Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Quando determinati comportamenti entrano progressivamente nella quotidianità familiare, può essere difficile cogliere i maltrattamenti in famiglia e coglierne la gravità. Minacce, umiliazioni, controllo, isolamento o aggressioni possono inizialmente apparire come episodi separati, legati a momenti di tensione o difficoltà della relazione.

Per comprendere se si tratti di maltrattamenti in famiglia, occorre invece considerare i singoli fatti nel contesto dell’intera relazione. Il confronto con un avvocato può aiutare a ricostruire ciò che è accaduto e a valutarne la rilevanza giuridica.

Quando si configurano i maltrattamenti in famiglia

I maltrattamenti si configurano quando una persona sottopone un familiare o un convivente a comportamenti abituali offensivi, umilianti, violenti o prevaricatori, capaci nel loro insieme di provocare sofferenze, privazioni o una compromissione della dignità e dell’integrità psicofisica.

Non è necessario che ogni episodio costituisca autonomamente un reato. Condotte che, considerate singolarmente, potrebbero apparire meno gravi possono assumere un significato diverso quando si ripetono e diventano parte di una dinamica vessatoria.

Chi commette questi comportamenti deve agire consapevolmente e comprendere di proseguire in una condotta vessatoria già iniziata.

Il carattere abituale dei maltrattamenti in famiglia

Il reato si forma attraverso la ripetizione di più condotte nel tempo. Non è però necessario che gli episodi si verifichino ogni giorno o senza interruzioni.

Possono esservi periodi di apparente normalità, riconciliazioni o momenti nei quali la relazione sembra migliorare, senza che ciò escluda necessariamente i maltrattamenti. Anche una vicenda sviluppatasi in un periodo relativamente breve può assumere rilevanza, se gli episodi sono ravvicinati e collegati tra loro.

La permanenza nella relazione, il ritorno nella casa familiare o la ripresa dei rapporti non dimostrano, da soli, che le condotte non siano avvenute.

Le diverse forme dei maltrattamenti in famiglia

Le condotte possono assumere forme molto diverse. Possono avere rilievo, per esempio:

  • percosse e aggressioni fisiche;
  • minacce e intimidazioni;
  • insulti, denigrazioni e umiliazioni ripetute;
  • controllo degli spostamenti, delle frequentazioni, del telefono o dei social network;
  • isolamento dalla famiglia e dalle altre relazioni;
  • limitazione ingiustificata del denaro o delle risorse necessarie alla vita quotidiana;
  • imposizione di regole arbitrarie;
  • danneggiamento di oggetti utilizzato per incutere paura;
  • comportamenti sessualmente coercitivi.

Le condotte, considerate nel loro insieme, devono essere concretamente idonee a provocare sofferenze fisiche o morali e a compromettere condizioni di vita rispettose della dignità della persona.

Conflittualità familiare e maltrattamenti in famiglia

Non ogni relazione difficile o caratterizzata da discussioni integra il reato di maltrattamenti. Nella conflittualità entrambe le persone partecipano al contrasto, anche in modo acceso, senza che una imponga stabilmente all’altra una condizione di vessazione.

Nei maltrattamenti, invece, le condotte assumono il carattere di una sopraffazione abituale e incidono sulla dignità, sulla libertà o sull’integrità psicofisica della persona offesa.

La distinzione non può dipendere soltanto dal fatto che la persona abbia reagito, risposto alle offese o mantenuto la propria autonomia. La legge non richiede che sia completamente passiva o incapace di opporsi. Anche le eventuali reazioni aggressive devono essere valutate nel contesto in cui si sono verificate e non escludono automaticamente i maltrattamenti.

Chi può essere persona offesa nel reato di maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamenti può configurarsi tra coniugi, tra genitori e figli, tra altri familiari e tra persone legate da una stabile convivenza.

Non è sempre necessario vivere nella stessa abitazione. La separazione e la conseguente cessazione della coabitazione non escludono il reato tra coniugi. Allo stesso modo, i maltrattamenti possono riguardare il rapporto tra genitori e figli anche quando non abitano insieme.

Dal dicembre 2025 la legge comprende espressamente anche la persona non più convivente quando tra l’autore e la persona offesa esiste un vincolo derivante dalla filiazione. La disposizione riguarda quindi anche gli ex conviventi che hanno un figlio in comune.

Per gli altri rapporti familiari, soprattutto quando le persone non convivono, occorre verificare la natura del legame e l’effettiva persistenza di rapporti di solidarietà e assistenza propri della famiglia.

Una relazione sentimentale, invece, non è sufficiente da sola. Se il rapporto non ha mai assunto le caratteristiche di una stabile convivenza oppure è terminato senza figli comuni, le eventuali condotte violente, minacciose o moleste devono essere valutate secondo le altre fattispecie previste dalla legge, tra cui gli atti persecutori (cosiddetto «stalking»).

L’articolo 572 tutela inoltre chi è sottoposto all’autorità dell’autore o gli è affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia.

Maltrattamenti nei confronti dei figli e violenza assistita

Le condotte maltrattanti possono colpire direttamente i figli oppure esporli alla violenza commessa nei confronti di un altro componente della famiglia.

Maltrattamenti diretti contro i figli

Nel primo caso sono i figli stessi a subire aggressioni, minacce, umiliazioni, privazioni o altri comportamenti vessatori. Il reato può configurarsi anche nei confronti di figli maggiorenni e non richiede necessariamente che genitore e figlio vivano nella stessa abitazione.

Violenza assistita dai minori

Quando invece un minore vede, ascolta o comunque percepisce i maltrattamenti commessi contro un genitore o un altro familiare, si parla di violenza assistita. La legge considera persona offesa anche il minore di diciotto anni che assiste ai maltrattamenti.

La pena è aumentata fino alla metà quando il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore.

Pena e procedibilità d’ufficio nel reato di maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamenti è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena aumenta in alcune situazioni, tra cui quando il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore, di una donna in gravidanza o di una persona con disabilità, oppure con armi. Sono previste pene più elevate se dai maltrattamenti derivano lesioni gravi, gravissime o la morte della persona offesa.

Il reato è procedibile d’ufficio. Una volta acquisita la notizia di reato, il procedimento può quindi proseguire anche indipendentemente dalla successiva volontà della persona offesa.

Il ruolo dell’avvocato nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia

La denuncia e le indagini preliminari nel reato di maltrattamenti in famiglia

Nei procedimenti per maltrattamenti è importante ricostruire con ordine gli episodi, collocandoli nel tempo e mettendo in evidenza il modo in cui si sono sviluppati all’interno della relazione. Quando la denuncia non è già stata presentata, l’avvocato può curarne la redazione, indicando anche la documentazione e le fonti di prova disponibili.
Dopo la denuncia, il difensore segue le indagini e i rapporti con l’autorità giudiziaria, soprattutto con il pubblico ministero. Durante le indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice provvedimenti cautelari, come l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento.

La costituzione di parte civile e il risarcimento del danno nel reato di maltrattamenti in famiglia

Se il procedimento prosegue, l’avvocato assiste la persona offesa nella costituzione di parte civile per chiedere il risarcimento dei danni e durante il dibattimento, fino alla conclusione del procedimento penale.

Il patrocinio a spese dello Stato nel reato di maltrattamenti in famiglia

Per il reato di maltrattamenti, la persona offesa può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito.
La denuncia e l’eventuale allontanamento del familiare o del convivente possono far emergere anche difficoltà economiche immediate.

Lo Studio Legale Avv. Valeria Mezzolla, con sede a Torino, assiste la persona offesa dalla valutazione iniziale e, quando necessario, dalla redazione della denuncia, fino alla conclusione del procedimento penale.

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Domande frequenti

Sì, è possibile denunciare i maltrattamenti anche in assenza di testimoni o di ulteriori elementi di prova. Tuttavia, quando le dichiarazioni della persona offesa costituiscono l’unica fonte di prova, è necessaria una valutazione particolarmente rigorosa della sua credibilità e dell’attendibilità del racconto. Per questo è importante ricostruire gli episodi con precisione e individuare eventuali elementi di riscontro, come messaggi, referti medici, fotografie o testimonianze di persone a cui siano stati raccontati i fatti. L’avvocato può aiutare a individuare gli elementi utili e a predisporre una denuncia circostanziata.

Sì, il reato di maltrattamenti in famiglia può configurarsi anche in assenza di violenza fisica. Comportamenti reiterati di umiliazione, svalutazione, intimidazione, controllo o isolamento possono integrare una forma di violenza psicologica penalmente rilevante quando, considerati nel loro insieme, determinano una condizione di sopraffazione e sofferenza nella persona che li subisce. Un avvocato penalista può aiutare a valutare i singoli comportamenti nel contesto complessivo della relazione, distinguendo i maltrattamenti dalle situazioni di semplice conflittualità familiare.

Sì. Quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, il giudice può disporre nei confronti della persona indagata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, prevista dall’art. 282-bis c.p.p., imponendole di lasciare l’abitazione e di non farvi rientro senza autorizzazione. Può inoltre essere applicato il divieto di avvicinamento alla persona offesa, previsto dall’art. 282-ter c.p.p. L’applicazione di queste misure non è automatica a seguito della denuncia, ma richiede la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (elementi che rendano altamente probabile che l’indagato abbia commesso il reato) e di concrete e attuali esigenze cautelari (ad esempio, il pericolo che l’indagato commetta ulteriori reati della stessa specie).

Quando un minore assiste ai maltrattamenti commessi da un genitore nei confronti dell’altro, si parla di violenza assistita. Non è necessario che il minore veda direttamente gli episodi: può essere sufficiente che ne abbia percezione, anche attraverso l’ascolto.

L’art. 572 c.p. riconosce espressamente al minore che assiste ai maltrattamenti la qualità di persona offesa dal reato. Inoltre, quando il minore è esposto a episodi maltrattanti che possono compromettere il suo sviluppo psicofisico, può configurarsi una circostanza aggravante che comporta un aumento della pena fino alla metà.

Sì, il reato di maltrattamenti in famiglia può configurarsi anche dopo la cessazione della convivenza. Per le condotte successive al 17 dicembre 2025, l’art. 572 c.p. si applica espressamente anche agli ex conviventi che hanno figli in comune. Il reato può inoltre configurarsi tra coniugi separati, poiché la separazione non determina lo scioglimento del matrimonio.

Se invece gli ex conviventi non hanno figli in comune, le condotte commesse dopo la cessazione della convivenza potrebbero integrare il reato di atti persecutori, previsto dall’art. 612-bis c.p., qualora ne ricorrano i presupposti.

Per individuare il reato configurabile è quindi necessario valutare la natura del rapporto, i comportamenti tenuti e il momento in cui si sono verificati.

Il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall’art. 572 c.p., è procedibile d’ufficio. Ciò significa che il procedimento penale può proseguire anche se la persona offesa cambia idea e non desidera più procedere. Un’eventuale riconciliazione con la persona denunciata non determina automaticamente la chiusura delle indagini. La prosecuzione del procedimento e l’eventuale archiviazione dipendono dalle valutazioni dell’autorità giudiziaria, non dalla sola volontà della persona offesa.

Il costo dell’assistenza legale dipende dalle attività richieste e dalla complessità del procedimento. La persona offesa dal reato di maltrattamenti in famiglia può tuttavia essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti. L’ammissione richiede la presentazione di una domanda e la verifica dei requisiti di legge.
Per approfondire, consulta la pagina Gratuito patrocinio nel procedimento penale: chi ne ha diritto e come funziona.

In caso di pericolo immediato, è importante contattare il 112 e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. È inoltre possibile rivolgersi a un centro antiviolenza, che può offrire ascolto, orientamento e sostegno psicologico.

Per denunciare i maltrattamenti ci si può rivolgere direttamente alle forze dell’ordine oppure farsi assistere da un avvocato penalista nella predisposizione della denuncia.

Anche dopo la presentazione della denuncia è importante affidarsi a un avvocato penalista, che possa seguire l’andamento del procedimento, interloquire con il pubblico ministero, depositare memorie e documentazione, segnalare eventuali situazioni di pericolo e sollecitare la valutazione dell’applicazione di misure cautelari. L’avvocato può inoltre assistere la persona offesa nella richiesta di risarcimento dei danni con la costituzione di parte civile nel processo penale.

Lo Studio Legale Avv. Valeria Mezzolla, con sede a Torino, assiste le persone offese dal reato di maltrattamenti in famiglia durante tutte le fasi del procedimento penale.

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