Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente chiamato gratuito patrocinio, consente a chi si trova entro determinati limiti di reddito di essere assistito da un avvocato senza sostenerne direttamente il compenso, che viene liquidato dallo Stato secondo le regole previste dal D.P.R. n. 115/2002.
Nel procedimento penale può riguardare sia chi deve difendersi – indagato, imputato o condannato – sia la persona offesa o il danneggiato che intenda esercitare i propri diritti nel processo, anche mediante la costituzione di parte civile.
Il punto che genera più dubbi, nella pratica, riguarda quasi sempre il reddito: quale importo bisogna considerare? Conta l’ISEE? Devono essere sommati i redditi dei familiari conviventi? E che cosa accade per pensioni, prestazioni assistenziali, immobili o redditi soggetti a imposta sostitutiva?
Qual è il limite di reddito per il gratuito patrocinio?
Attualmente il limite ordinario di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è pari a euro 13.659,64 annui.
Nel processo penale, se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il limite viene aumentato di euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente. Nello stesso tempo, però, ai fini della verifica devono essere sommati i redditi dei componenti della famiglia convivente.
Il limite viene aggiornato periodicamente, perciò è sempre opportuno verificare l’importo vigente al momento della presentazione della domanda.
Conta l’ISEE?
No. L’ISEE non è il parametro utilizzato per stabilire il diritto al patrocinio a spese dello Stato.
La legge fa riferimento al reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, con le integrazioni previste dal Testo unico sulle spese di giustizia.
Per questo motivo un ISEE basso non comporta automaticamente l’ammissione al beneficio e, allo stesso modo, il dato ISEE non sostituisce la verifica dei redditi richiesta per il gratuito patrocinio.
Quali redditi devono essere considerati?
Non rilevano soltanto i redditi assoggettati ordinariamente all’IRPEF.
Ai fini del patrocinio devono essere considerati anche i redditi che, per legge, sono esenti dall’IRPEF oppure soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Di conseguenza, la verifica non può essere effettuata limitandosi a leggere il solo reddito imponibile riportato in una singola voce della dichiarazione fiscale. Occorre ricostruire la situazione reddituale rilevante secondo le regole specifiche previste dal D.P.R. n. 115/2002.
Le prestazioni previdenziali o assistenziali richiedono, in particolare, una valutazione puntuale della loro natura: non è corretto considerarle tutte automaticamente incluse o tutte automaticamente escluse.
Immobili, auto e altri beni fanno reddito?
Il patrocinio a spese dello Stato è legato al reddito, non al valore complessivo del patrimonio.
La semplice proprietà di un’automobile, quindi, non costituisce di per sé reddito da sommare ai fini del limite.
Anche per gli immobili occorre distinguere tra il valore del bene e il reddito che esso produce. Il valore commerciale dell’immobile non viene semplicemente aggiunto al reddito; possono invece rilevare i redditi immobiliari e, in generale, i redditi soggetti a imposta sostitutiva, come quelli derivanti da locazioni assoggettate a cedolare secca.
Si sommano sempre i redditi dei familiari conviventi?
Di regola, se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, si tiene conto della somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo da tutti i componenti della famiglia convivente, compreso il richiedente.
Esistono però eccezioni importanti. Si considera il solo reddito personale quando sono in discussione diritti della personalità oppure quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare convivente.
La presenza di una convivenza, quindi, non consente da sola di stabilire quale reddito debba essere preso in considerazione: occorre valutare anche il tipo di procedimento e l’eventuale conflitto di interessi.
Persone offese: quando il limite di reddito non si applica
Per alcune persone offese la legge consente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti ordinari di reddito.
La disciplina riguarda, tra gli altri, i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori. Sono inoltre previste specifiche ipotesi relative a reati commessi in danno di minori.
In queste situazioni il diritto al patrocinio non dipende dal rispetto della soglia reddituale ordinaria.
Cittadini stranieri e redditi prodotti all’estero
Anche il cittadino straniero può accedere al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge.
Per il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, quando esistono redditi prodotti all’estero, la domanda deve essere corredata dalla certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato, salvo i casi in cui la legge consente di ricorrere all’autocertificazione per impossibilità di ottenere la certificazione.
Come si presenta la domanda?
Nel procedimento penale la domanda viene presentata al magistrato davanti al quale pende il procedimento.
L’istanza deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente e dei componenti del nucleo familiare rilevante, l’autocertificazione dei redditi e l’impegno a comunicare le variazioni di reddito che possono incidere sul mantenimento del beneficio.
Può essere presentata personalmente oppure tramite il difensore, secondo le modalità previste dalla legge. Sono previste regole specifiche per chi è detenuto, sottoposto agli arresti domiciliari o a misure di sicurezza.
Il giudice verifica la sussistenza dei presupposti e decide sull’ammissione.
Che cosa succede in caso di dichiarazioni false o incomplete?
Le dichiarazioni rese nella domanda devono essere complete e veritiere.
La falsità o l’omissione delle informazioni richieste dalla legge può avere conseguenze penali. L’art. 95 del D.P.R. n. 115/2002 prevede la reclusione da uno a cinque anni e una pena pecuniaria; se dalla dichiarazione falsa consegue l’ottenimento o il mantenimento del beneficio, la pena è aumentata.
La condanna comporta inoltre la revoca dell’ammissione con efficacia retroattiva e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato.
Il gratuito patrocinio può essere revocato?
Sì. L’ammissione non è definitiva e può essere revocata quando vengono meno le condizioni previste dalla legge oppure quando emerge che il beneficio è stato ottenuto in assenza dei relativi presupposti.
Il beneficiario deve inoltre comunicare le variazioni reddituali rilevanti successive alla domanda.
Si può scegliere l’avvocato?
Sì. Essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato non significa dover accettare un avvocato assegnato dallo Stato.
Il beneficiario può scegliere un difensore di fiducia, purché iscritto nell’apposito elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
Anche un difensore d’ufficio può essere retribuito dallo Stato se il suo assistito viene ammesso al beneficio. Difesa d’ufficio e gratuito patrocinio, infatti, sono istituti diversi: il difensore d’ufficio non è automaticamente gratuito.
Si possono avere due avvocati con il gratuito patrocinio?
In linea generale no.
L’ammissione è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, se dopo l’ammissione viene nominato un secondo difensore di fiducia, gli effetti del beneficio cessano dal momento della seconda nomina, salvo le limitate eccezioni previste dalla legge.
È quindi importante valutare con attenzione la nomina di un secondo difensore quando si beneficia già del patrocinio a spese dello Stato.
Quali spese copre il gratuito patrocinio?
L’ammissione comporta che le spese previste dalla legge siano anticipate dallo Stato oppure siano trattate secondo il particolare regime stabilito dal Testo unico sulle spese di giustizia.
Tra queste rientrano, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, il compenso e le spese del difensore, le spese e gli onorari del consulente tecnico di parte e altre spese processuali.
Nel processo penale possono inoltre essere rilasciate gratuitamente le copie degli atti processuali quando siano dichiarate necessarie per l’esercizio del diritto di difesa.
Per la persona offesa ammessa al beneficio, il patrocinio può riguardare anche l’attività necessaria alla costituzione di parte civile e alla richiesta di risarcimento del danno nell’ambito del procedimento penale.
È possibile nominare un consulente tecnico?
Sì. Quando la difesa richiede competenze specialistiche può essere nominato un consulente tecnico di parte, ad esempio in ambito medico-legale, informatico o contabile.
Anche il compenso del consulente rientra, alle condizioni previste dal Testo unico sulle spese di giustizia, tra le spese che possono essere poste a carico dello Stato in favore della parte ammessa al patrocinio.
Conclusioni
Il gratuito patrocinio è uno strumento essenziale per garantire l’effettività del diritto di difesa, ma la verifica dei requisiti non si riduce al semplice confronto con una soglia numerica.
Occorre individuare correttamente i redditi da considerare, verificare se vadano sommati quelli dei familiari conviventi, accertare l’eventuale presenza di deroghe e predisporre la domanda in modo completo.
Per questo motivo, prima di presentare l’istanza è opportuno esaminare la situazione reddituale e processuale concreta, evitando sia di rinunciare a un beneficio spettante sia di presentare dichiarazioni incomplete o non corrette.



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