Skip to main content

Ricevere un avviso di conclusione delle indagini preliminari può far pensare che il processo sia ormai inevitabile. Non è così: il 415-bis non è una condanna e non equivale a un rinvio a giudizio.

Con questo atto il pubblico ministero comunica che le indagini sono concluse e che, allo stato, ha già valutato di non dover chiedere l’archiviazione. Prima che assuma le determinazioni successive, la difesa può conoscere gli atti raccolti e valutare se intervenire.

La scelta più importante, quindi, non è decidere subito se presentare una memoria o chiedere un interrogatorio, ma acquisire il fascicolo e capire che cosa emerge realmente dalle indagini.

Che cosa significa ricevere un avviso 415-bis?

L’avviso previsto dall’art. 415-bis c.p.p. segna la chiusura delle indagini preliminari nei procedimenti in cui il pubblico ministero, in quel momento, non deve formulare una richiesta di archiviazione.

La notifica fotografa quindi una valutazione già compiuta. Le iniziative difensive possono però apportare elementi nuovi: se questi incidono sul quadro investigativo, il pubblico ministero può modificare la propria valutazione e chiedere l’archiviazione. Se non emergono elementi diversi, il normale sviluppo del procedimento è l’esercizio dell’azione penale.

Per questo il 415-bis è un passaggio delicato: consente alla persona sottoposta alle indagini di conoscere il contenuto del fascicolo prima che l’accusa venga eventualmente portata davanti a un giudice.

A chi viene notificato l’avviso di conclusione delle indagini?

L’avviso viene notificato alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore. Se non è già stato nominato un difensore di fiducia, nell’atto viene indicato il difensore d’ufficio.

Quando si procede per maltrattamenti contro familiari o conviventi o per atti persecutori, l’avviso deve essere notificato anche al difensore della persona offesa oppure, se non è stato nominato un difensore, direttamente alla persona offesa.

Negli altri procedimenti la persona offesa non riceve il 415-bis. Va distinto, però, il diverso avviso previsto dall’art. 415-ter c.p.p.: quando ricorrono i presupposti di quella norma, la persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata della conclusione delle indagini riceve l’avviso dell’avvenuto deposito della documentazione investigativa.

Che cosa contiene il 415-bis?

L’avviso contiene una sommaria descrizione del fatto per cui si procede, l’indicazione delle norme che si assumono violate e la data e il luogo del fatto. Informa inoltre che la documentazione relativa alle indagini è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che la persona sottoposta alle indagini e il difensore possono prenderne visione ed estrarne copia.

Il solo avviso, quindi, non consente di valutare la consistenza dell’accusa. Nel fascicolo possono esserci querele o denunce, dichiarazioni, documenti, messaggi, fotografie, intercettazioni, sequestri, consulenze e altri accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero.

L’avviso contiene anche l’informazione sulla possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Questa indicazione non significa che sia necessario intraprendere quel percorso né che la scelta debba essere compiuta automaticamente insieme alle altre facoltà difensive.

Che cosa fare subito dopo avere ricevuto il 415-bis?

La prima attività concreta è consegnare l’avviso al difensore e verificare la data delle notifiche e la scadenza del termine indicato nell’atto.

Il passaggio successivo è acquisire e analizzare il fascicolo. Solo confrontando gli atti con la ricostruzione della persona assistita è possibile individuare eventuali contraddizioni, elementi favorevoli, accertamenti mancanti o questioni giuridiche che possano incidere sulle determinazioni del pubblico ministero.

Presentare subito una propria versione dei fatti, senza avere prima esaminato gli atti, può essere controproducente. La strategia va scelta dopo avere compreso quali elementi siano stati raccolti e quali aspetti dell’accusa richiedano realmente una risposta.

Che cosa può fare la persona sottoposta alle indagini nei venti giorni?

Entro il termine indicato nell’avviso, la persona sottoposta alle indagini può:

  • presentare memorie;
  • produrre documenti;
  • depositare la documentazione relativa alle investigazioni difensive;
  • chiedere al pubblico ministero il compimento di specifici atti di indagine;
  • presentarsi per rendere dichiarazioni;
  • chiedere di essere sottoposta a interrogatorio.

Non è necessario utilizzare tutte queste facoltà. In alcuni casi una memoria o un documento possono incidere in modo concreto sulla valutazione dell’accusa; in altri può essere preferibile non anticipare argomentazioni che difficilmente modificherebbero la decisione del pubblico ministero.

Quando può essere utile una memoria difensiva?

La memoria può servire a ricostruire i fatti in modo diverso da quanto emerge dagli atti, evidenziare contraddizioni, chiarire il significato di documenti o comunicazioni e affrontare questioni giuridiche rilevanti.

Può essere accompagnata da documenti non ancora acquisiti, come comunicazioni, documentazione medica, bancaria, lavorativa o contrattuale. Prima del deposito va però valutato se quegli elementi siano effettivamente utili e se sia opportuno introdurli nel fascicolo in questa fase.

Si possono depositare i risultati delle investigazioni difensive?

Sì. Il difensore può depositare la documentazione relativa alle investigazioni difensive svolte, comprese, quando pertinenti, dichiarazioni raccolte da persone in grado di riferire circostanze utili, documenti acquisiti dalla difesa o accertamenti eseguiti con l’ausilio di consulenti tecnici.

Anche in questo caso il deposito non deve essere automatico: occorre verificare il contenuto del materiale raccolto e valutarne l’utilità rispetto alla strategia complessiva.

Si possono chiedere ulteriori indagini al pubblico ministero?

Sì. La richiesta può riguardare, ad esempio, l’audizione di una persona non ancora sentita, un nuovo approfondimento su dichiarazioni già raccolte, l’acquisizione di documenti o altri accertamenti specifici.

Il pubblico ministero non è obbligato ad accogliere la richiesta. Se decide di svolgere le nuove indagini richieste, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta; il giudice per le indagini preliminari può prorogare il termine una sola volta e per non più di sessanta giorni.

Conviene rendere dichiarazioni o chiedere l’interrogatorio?

Sono due facoltà diverse. La persona sottoposta alle indagini può presentarsi per rendere dichiarazioni oppure chiedere di essere interrogata. Se la richiesta di interrogatorio è formulata entro il termine previsto dal 415-bis, il pubblico ministero deve procedervi.

L’interrogatorio può essere utile quando esistono elementi che la persona è in grado di chiarire in modo concreto. Può invece esporre al rischio di creare contraddizioni, colmare lacune delle indagini o anticipare inutilmente la linea difensiva.

Per questo la decisione va presa dopo l’esame del fascicolo e un colloquio approfondito con il difensore, non sulla base del solo contenuto dell’avviso.

Come si calcola il termine di venti giorni?

Il termine decorre dalla notificazione dell’avviso. Nel computo, di regola, non si conta il giorno della notifica; i giorni successivi si contano normalmente e, se la scadenza cade in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno successivo non festivo.

Poiché il 415-bis viene notificato sia alla persona sottoposta alle indagini sia al difensore e le notifiche possono avvenire in date diverse, è opportuno che il difensore controlli la scadenza sulla base degli atti del fascicolo.

Il termine può essere breve rispetto al tempo necessario per ottenere copie, esaminare intercettazioni o accertamenti tecnici, confrontare gli atti con il cliente e predisporre eventuali iniziative. È quindi preferibile attivarsi subito.

Che cosa succede se non viene presentato nulla?

La persona sottoposta alle indagini non è obbligata a presentare memorie, documenti o richieste. Non fare nulla entro il termine non costituisce un’ammissione di responsabilità e non equivale a rinunciare alla difesa nelle fasi successive; significa però non utilizzare quello specifico spazio di interlocuzione con il pubblico ministero prima dell’esercizio dell’azione penale.

Scaduto il termine, se non viene presentato nulla, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni sulla base degli atti già raccolti. Poiché il 415-bis è stato notificato perché il pubblico ministero aveva già valutato, allo stato, di non dover chiedere l’archiviazione, in assenza di elementi nuovi il normale sviluppo del procedimento è l’esercizio dell’azione penale, nelle forme previste per quel procedimento.

Anche la scelta di non intervenire può quindi essere una decisione difensiva consapevole, ma deve essere presa dopo avere esaminato gli atti.

Dopo il 415-bis si può nominare un altro avvocato?

Sì. La persona sottoposta alle indagini può nominare uno o due difensori di fiducia anche dopo avere ricevuto il 415-bis. Non è obbligata a mantenere il difensore d’ufficio indicato nell’avviso.

La difesa d’ufficio, però, non è gratuita. Il compenso del difensore resta a carico dell’assistito, salvo che ricorrano i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Per maggiori approfondimenti: Patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale

Che cosa succede dopo il 415-bis?

Dopo avere esaminato le eventuali iniziative difensive e completato gli atti che ritiene necessari, il pubblico ministero assume le determinazioni successive.

Se non emergono elementi tali da modificare la valutazione già espressa con il 415-bis, il pubblico ministero esercita l’azione penale. Può invece chiedere l’archiviazione se le iniziative difensive o gli ulteriori accertamenti introducono elementi che giustificano una diversa valutazione. L’atto successivo dipende dal reato contestato e dal rito applicabile: il 415-bis, da solo, non consente quindi di sapere quale sarà il passaggio processuale successivo né quale sarà l’esito del procedimento.

Il valore di questa fase sta nella possibilità di intervenire prima dell’esercizio dell’azione penale quando dagli atti emergano elementi che possano essere utilmente rappresentati al pubblico ministero.

Domande frequenti

Il 415-bis significa che sono già stato rinviato a giudizio?

No. Significa che le indagini sono state concluse e che il pubblico ministero, allo stato, ha già valutato di non dover chiedere l’archiviazione. L’azione penale non è ancora necessariamente stata esercitata.

Devo contattare il pubblico ministero o la polizia giudiziaria dopo il 415-bis?

No, non è necessario prendere iniziative direttamente con il pubblico ministero o con la polizia giudiziaria. Prima di rendere dichiarazioni o assumere altre iniziative è opportuno che il difensore acquisisca ed esamini il fascicolo; solo dopo si può valutare se presentare una memoria, produrre documenti, rendere dichiarazioni o chiedere l’interrogatorio.

Il difensore d’ufficio indicato nel 415-bis è gratuito?

No. La difesa d’ufficio garantisce che la persona sia assistita anche se non ha nominato un avvocato di fiducia, ma il compenso resta a suo carico salvo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ultimo aggiornamento: settembre 2026

 

 

CHIAMA ORA