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Nel lavoro con le donne vittime di violenza, una delle preoccupazioni che emerge più spesso è molto concreta: «Se denuncio e lui viene allontanato, come faccio a sostenere me e i miei figli?».

Il problema si pone soprattutto quando il partner sostiene gran parte delle spese familiari, controlla il denaro o ha impedito alla donna di costruirsi una propria autonomia economica.

Dopo la presentazione di una denuncia o di una querela, se ne ricorrono i presupposti, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’applicazione di una misura cautelare. Quando viene disposto l’allontanamento del partner dalla casa familiare, il giudice può anche ordinargli, su richiesta del pubblico ministero, di versare un assegno periodico alle persone conviventi che, proprio per effetto della misura, rimangano prive di mezzi adeguati.

Questa possibilità serve a evitare che l’allontanamento, disposto per tutelare la donna, lasci lei e i figli senza il sostegno economico sul quale potevano contare.

Dopo l’allontanamento dalla casa familiare si può ottenere un assegno?

Sì. L’assegno previsto dal codice di procedura penale è collegato specificamente alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. Non è invece previsto, con questa stessa disciplina, quando viene applicata una misura diversa, come la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari.

Non è automatico: deve essere richiesto dal pubblico ministero. Può essere disposto a favore delle persone conviventi che, proprio a causa dell’allontanamento, rimangano prive di mezzi adeguati.

Il giudice ne determina l’importo tenendo conto delle circostanze del caso e dei redditi della persona sottoposta alla misura. Non esiste quindi una somma prestabilita uguale per tutti.

Se necessario, il giudice può ordinare che il pagamento venga effettuato direttamente dal datore di lavoro, mediante una trattenuta sulla retribuzione. Il provvedimento costituisce inoltre un titolo esecutivo.

L’assegno può essere disposto insieme all’allontanamento oppure anche successivamente, purché la misura cautelare sia ancora efficace.

Perché è importante il ruolo del difensore della persona offesa?

Perché l’assegno possa essere disposto, il pubblico ministero deve chiederlo al giudice.

Il difensore può verificare se nel caso concreto ricorrano i presupposti, spiegare come funziona questo strumento e ricostruire con la persona offesa la sua situazione economica e familiare.

In particolare, può aiutarla a raccogliere:

  • i documenti relativi ai redditi della donna e del partner;
  • le spese per l’abitazione, le utenze e le necessità quotidiane;
  • le spese ordinarie e straordinarie sostenute per i figli;
  • gli estratti conto e la documentazione bancaria disponibile;
  • gli elementi che dimostrino l’assenza di risorse personali;
  • il contributo economico garantito dal partner prima dell’allontanamento;
  • le informazioni sul datore di lavoro e sulle altre fonti di reddito del partner, quando conosciute.

La condizione di dipendenza economica può emergere già dalla denuncia o dai primi atti del procedimento, ma non sempre viene ricostruita in modo completo. Il difensore può quindi farsi interprete delle esigenze della persona offesa, rappresentare al pubblico ministero la situazione economica della donna e dei figli e sollecitare la richiesta dell’assegno, fornendo gli elementi e la documentazione necessari.

Quanto dura l’assegno disposto nel procedimento penale?

L’assegno è un provvedimento temporaneo, legato alla durata dell’allontanamento dalla casa familiare.

Perde efficacia se l’allontanamento viene revocato o cessa di produrre effetti. Può essere modificato se cambiano le condizioni economiche della persona obbligata o del beneficiario ed è revocato se riprende la convivenza.

Quando è disposto a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia anche se interviene un provvedimento del giudice civile sui rapporti economici tra i coniugi o sul mantenimento dei figli.

L’assegno sostituisce i provvedimenti del giudice civile?

No. L’assegno disposto nel procedimento penale serve a fronteggiare la fase più immediata, ma non sostituisce una regolamentazione più stabile dei rapporti economici e del mantenimento dei figli.

È quindi necessario valutare con un avvocato che segua gli aspetti civili e familiari i provvedimenti da richiedere per il mantenimento, l’abitazione familiare e le esigenze dei figli, coordinando la tutela civile con quella penale.

Quali sostegni economici esistono per le donne vittime di violenza?

Accanto all’assegno collegato all’allontanamento dalla casa familiare esiste il Reddito di Libertà.

Si tratta di un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, inserite in un percorso di fuoriuscita dalla violenza. A differenza dell’assegno disposto dal giudice penale, non è collegato all’applicazione di una misura cautelare né all’esistenza di un procedimento penale.

Nel 2026 il contributo può arrivare a 530 euro mensili per un massimo di dodici mensilità. L’importo complessivamente riconosciuto è corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili.

Il Reddito di Libertà è destinato a sostenere l’autonomia personale e abitativa della donna e il percorso scolastico e formativo dei figli minori. È compatibile con altri strumenti di sostegno, compreso l’Assegno di Inclusione.

Chi può chiedere il Reddito di Libertà?

Possono presentare domanda le donne:

  • residenti in Italia;
  • cittadine italiane o comunitarie oppure, se cittadine di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
  • seguite da un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione e dai servizi sociali;
  • in una condizione di povertà collegata a uno stato di bisogno straordinario o urgente, attestato dal servizio sociale competente.

Per ottenere il Reddito di Libertà non sono necessarie la presentazione di una denuncia o di una querela, una condanna o l’applicazione di una misura cautelare. Non occorre quindi attendere l’avvio o la conclusione del procedimento penale.

È invece indispensabile che il centro antiviolenza attesti il percorso di autonomia intrapreso e che i servizi sociali attestino la condizione di bisogno.

Come si presenta la domanda per il Reddito di Libertà?

La domanda viene presentata tramite il Comune di riferimento utilizzando il modulo predisposto dall’INPS.

Il Comune verifica la completezza dei dati e la presenza delle attestazioni richieste, quindi trasmette la domanda all’INPS. Nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna Regione, le domande sono trattate secondo l’ordine cronologico di trasmissione.

Le richieste vengono accolte nei limiti delle risorse disponibili. Una domanda inizialmente non accolta per insufficienza di fondi può essere finanziata successivamente, entro la fine dello stesso anno, se diventano disponibili ulteriori risorse. In caso contrario, decade e deve essere ripresentata nell’anno successivo.

Il Reddito di Libertà è quindi uno strumento importante, ma non deve essere presentato come un aiuto economico immediato o sicuramente disponibile. La presa in carico, il passaggio attraverso il Comune e il limite delle risorse possono incidere sui tempi effettivi.

Chi paga le spese legali della donna vittima di violenza?

L’assegno collegato all’allontanamento e il Reddito di Libertà servono a sostenere la donna e i figli nelle esigenze quotidiane e nel percorso verso l’autonomia. Le spese necessarie per l’assistenza legale sono invece disciplinate da strumenti differenti.

Occorre verificare, in primo luogo, se la donna possa accedere al patrocinio a spese dello Stato e, successivamente, se possano trovare applicazione le forme di copertura previste dal Fondo regionale piemontese.

Quando si può accedere al patrocinio a spese dello Stato?

La prima verifica riguarda il reato per il quale si procede. Le persone offese da alcuni reati, tra cui i maltrattamenti contro familiari e conviventi, gli atti persecutori e la violenza sessuale, possono essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti ordinari di reddito. L’ammissione richiede comunque la presentazione della domanda prevista dalla legge.

Negli altri casi è necessario verificare il reddito della donna. Quando i suoi interessi sono in conflitto con quelli del partner convivente, il reddito di quest’ultimo non viene sommato e si considera soltanto il reddito personale della richiedente.

Per approfondire: Patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale

In Piemonte esiste anche un fondo per le spese legali?

Sì. La Regione Piemonte ha istituito un Fondo di solidarietà per il patrocinio legale delle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

Il Fondo non eroga denaro destinato alle spese quotidiane, all’affitto o al mantenimento dei figli. Serve a coprire, in presenza dei requisiti, le spese dell’assistenza legale in ambito penale e civile.

Nel procedimento penale il Fondo può intervenire quando il patrocinio a spese dello Stato non è applicabile e ricorrono i requisiti previsti dalla disciplina regionale. Può riguardare anche reati diversi da quelli per i quali il patrocinio statale è ammesso in deroga ai limiti di reddito, purché abbiano connotazioni di violenza o maltrattamenti contro la donna e la domanda sia ritenuta ammissibile.

La copertura riguarda le spese di assistenza legale in ambito penale e civile, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla disciplina regionale. Sono comprese anche le spese connesse alle attività relative all’esecuzione della sentenza.

Chi può accedere al Fondo regionale piemontese?

Possono accedere al Fondo le donne, senza limiti di età, che:

  • siano domiciliate in Piemonte;
  • abbiano subito in Piemonte un reato, consumato o tentato, con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne, compreso tra quelli indicati dalla disciplina regionale o ritenuto ammissibile dal Consiglio dell’Ordine competente;
  • abbiano un reddito personale non superiore a otto volte la soglia prevista per il patrocinio a spese dello Stato;
  • scelgano un avvocato iscritto negli appositi elenchi regionali.

Ai fini dell’accesso viene considerato il reddito individuale della donna e non quello dell’intero nucleo familiare.

La domanda viene predisposta con il difensore scelto negli appositi elenchi ed è presentata presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del foro di appartenenza del difensore. L’Ordine esprime un parere sull’ammissibilità e la richiesta viene poi trasmessa alla Regione.

Se la donna può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, il Fondo regionale può intervenire soltanto per le spese che non siano già coperte dalla disciplina nazionale. I due strumenti non possono quindi essere utilizzati per duplicare la copertura delle stesse attività difensive.

Da dove cominciare concretamente?

È utile rivolgersi fin dall’inizio a un avvocato che si occupi di violenza domestica e tutela delle persone offese. Se si intende chiedere l’accesso al Fondo regionale piemontese, il difensore deve essere scelto negli appositi elenchi.

Il difensore potrà ricostruire la situazione economica della donna e dei figli, valutare se sollecitare al pubblico ministero la richiesta dell’assegno collegato all’allontanamento e verificare quali ulteriori strumenti possano essere attivati, dal Reddito di Libertà alla copertura delle spese legali. Potrà inoltre coordinare la tutela penale con gli eventuali interventi necessari in sede civile.

Affrontare questi aspetti fin dal primo colloquio consente di predisporre una tutela che tenga conto non soltanto della sicurezza della donna e dei figli, ma anche delle loro esigenze economiche, abitative e familiari.

Domande Frequenti

L’assegno dopo l’allontanamento è automatico?

No. Deve essere richiesto dal pubblico ministero e può essere disposto dal giudice se le persone conviventi, per effetto dell’allontanamento, rimangono prive di mezzi adeguati.

Il Reddito di Libertà richiede una denuncia?

No. Non sono necessarie una denuncia, una condanna o l’applicazione di una misura cautelare. Servono però la presa in carico da parte di un centro antiviolenza riconosciuto e l’attestazione dei servizi sociali.

A quanto ammonta il Reddito di Libertà nel 2026?

Può arrivare a 530 euro mensili per un massimo di dodici mensilità. L’importo riconosciuto è pagato in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili.

Le vittime di violenza possono avere il patrocinio senza limiti di reddito?

Per alcuni reati, tra cui maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale, la persona offesa può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti ordinari di reddito.

Che cosa copre il Fondo regionale piemontese?

Copre, in presenza dei requisiti, le spese di assistenza legale in ambito penale e civile. Non è un contributo per l’affitto, il mantenimento o le spese quotidiane.

Aggiornato a settembre 2026

 

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