Scrivere un messaggio offensivo in un gruppo WhatsApp non significa automaticamente commettere il reato di diffamazione. Il punto decisivo può essere se la persona offesa stesse davvero partecipando alla conversazione nel momento in cui le espressioni sono state inviate agli altri componenti del gruppo.

Perché questa differenza è così importante? Lo spiega una sentenza della Corte di Cassazione che ha esaminato una discussione avvenuta proprio su WhatsApp.

Per conoscere gli elementi costitutivi, le pene previste e le modalità di presentazione della querela, consulta la nostra pagina sul reato di diffamazione (art. 595 c.p.).

Offese in un gruppo WhatsApp: il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda nasceva da un litigio per la restituzione di un cucciolo di cane. Una partecipante a un gruppo WhatsApp aveva inviato diversi messaggi, scritti e vocali, pesantemente offensivi nei confronti di un’altra componente della chat.

All’inizio la destinataria delle offese aveva risposto. Poi aveva smesso di intervenire, mentre gli attacchi continuavano. L’autrice dei messaggi le chiedeva ripetutamente di rispondere, segno che si era accorta dell’interruzione del confronto.

La difesa sosteneva che, facendo parte del gruppo e avendo inizialmente replicato, la persona offesa dovesse considerarsi presente: non si sarebbe quindi trattato di diffamazione, ma di ingiuria, oggi depenalizzata.

La Corte di Cassazione, Sez. V, con la sentenza 10 giugno 2022, n. 28675 (depositata il 20 luglio 2022), Rv. 283541-01, ha respinto il ricorso: l’appartenenza al gruppo non dimostra, da sola, che tutti i messaggi siano stati letti in tempo reale.

Qual è la differenza tra ingiuria e diffamazione su WhatsApp?

La Cassazione ha chiarito che bisogna verificare la cosiddetta presenza virtuale della persona offesa nella specifica conversazione.

Se la persona segue la chat in tempo reale. Quando il destinatario percepisce subito le espressioni offensive e partecipa al confronto, la situazione può essere assimilata all’offesa pronunciata in sua presenza: può dunque trattarsi di ingiuria, che dal 2016 non è più reato, pur potendo avere conseguenze civili.

Se la persona non sta seguendo la chat. Quando le offese vengono comunicate ad almeno due altre persone e l’interessato le percepisce soltanto in un momento successivo, può invece configurarsi la diffamazione prevista dall’art. 595 c.p.

Nel caso esaminato, i giudici hanno distinto una prima fase di risposte reciproche, tra le 9:06 e le 9:43, dai messaggi successivi. La destinataria non rispondeva più, neppure quando veniva espressamente sollecitata. Per la seconda parte della conversazione è stata riconosciuta la diffamazione.

In pratica, nella stessa chat alcune offese possono avere una qualificazione giuridica diversa da altre.

Come si prova che la persona offesa non era presente nella conversazione?

Non basta dimostrare che fosse iscritta al gruppo oppure che utilizzasse WhatsApp. Il giudice deve ricostruire se stesse seguendo proprio quella conversazione al momento dei messaggi offensivi.

La Cassazione indica, tra gli elementi da considerare, gli orari di invio, la successione delle risposte e il comportamento dei partecipanti. Se disponibili, possono assumere rilievo anche dati tecnici più precisi. Non è quindi il semplice intervallo di tempo, considerato isolatamente, a decidere la qualificazione del fatto.

Per questo è opportuno conservare l’intera conversazione, comprese date, orari, messaggi precedenti e successivi ed eventuali audio, senza limitarsi a uno screenshot ritagliato.

La diffamazione è possibile anche in un gruppo WhatsApp privato?

Sì. Per la diffamazione semplice non è necessario rivolgersi a un pubblico indistinto: l’art. 595 c.p. richiede che l’offesa della reputazione sia comunicata ad almeno due persone, in assenza dell’interessato. La natura privata del gruppo non esclude, di per sé, il reato.

Diverso è il problema dell’aggravante del mezzo di pubblicità. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza 19 maggio 2023, n. 37618 (depositata il 14 settembre 2023), ha escluso tale aggravante per una chat WhatsApp riservata. La decisione riguardava però il reato di diffamazione militare (art. 227 c.p.m.p.): il suo principio sulla diffusività del mezzo non va confuso con un’esclusione automatica dell’aggravante in ogni possibile fattispecie di diffamazione comune.

Cosa fare in presenza di messaggi offensivi?

Non ogni critica o discussione accesa costituisce diffamazione. Occorre valutare le espressioni utilizzate, il contesto, il numero e l’identità dei destinatari e le modalità concrete della comunicazione.

Prima di eliminare messaggi o abbandonare la chat, è utile salvare la conversazione e gli eventuali vocali: questi elementi possono servire sia a chi ritiene di essere stato diffamato sia a chi deve difendersi da una contestazione.

Domande frequenti sulla diffamazione su WhatsApp

Se vengo insultato in un gruppo WhatsApp di cui faccio parte, posso presentare querela?

Sì, quando vi sono elementi per ritenere integrato il reato. La sola appartenenza al gruppo non esclude la diffamazione: bisogna verificare se la persona offesa seguisse la chat in tempo reale e se il messaggio sia stato comunicato ad almeno due altre persone.

La diffamazione può avvenire anche con un messaggio vocale?

Sì. Anche un messaggio vocale può integrare diffamazione se contiene espressioni lesive della reputazione di una persona ed è comunicato ad almeno due altre persone, in assenza dell’interessato. Un vocale inviato privatamente a un solo destinatario non integra, da solo, il reato di diffamazione.

Gli screenshot di WhatsApp possono essere usati come prova?

Sì, gli screenshot possono essere utilizzati come elementi di prova, ma la loro attendibilità e completezza devono essere valutate nel caso concreto. È preferibile conservare anche la conversazione originale e gli eventuali messaggi vocali.

Entro quanto tempo si può presentare querela per diffamazione su WhatsApp?

Di regola, la querela deve essere presentata entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto, ai sensi dell’art. 124 c.p. Il termine non decorre necessariamente dalla data in cui il messaggio è stato inviato.

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