Reato di diffamazione ex art. 595 c.p.: quando si configura e come tutelarsi

Una frase pronunciata alle spalle di qualcuno, un messaggio condiviso in una chat o un commento pubblicato sui social possono danneggiare la reputazione di una persona.

Non tutte le espressioni offensive, però, costituiscono reato. Perché si configuri la diffamazione devono ricorrere i requisiti previsti dall’art. 595 del Codice penale.

È quindi importante comprendere quando un’offesa assume rilevanza penale, quali sono le conseguenze e come tutelarsi.

Quando si configura il reato di diffamazione?

L’art. 595 c.p. punisce chi offende la reputazione di una persona comunicando con almeno altre due persone, senza che l’interessato sia presente o possa partecipare direttamente alla conversazione.

Il reato tutela la reputazione, cioè la considerazione di cui una persona gode presso gli altri.

Perché si configuri la diffamazione è necessario che:

  • le espressioni siano concretamente offensive della reputazione;
  • vengano comunicate ad almeno due persone, anche in momenti diversi;
  • la persona offesa sia identificabile, anche se non viene espressamente nominata;
  • chi pronuncia o diffonde le espressioni sia consapevole del loro significato offensivo e della comunicazione a più persone. Non è necessario che abbia lo scopo specifico di danneggiare la persona offesa.

 

Ad esempio: durante una riunione con tre colleghi, una dipendente afferma che un altro collega, assente, ruba denaro ai clienti.

In questo caso, la persona offesa è identificabile, viene attribuito un comportamento lesivo della sua reputazione e l’accusa viene comunicata consapevolmente a più persone. La condotta può quindi integrare il reato di diffamazione.

Qual è la differenza tra diffamazione e ingiuria?

La differenza principale riguarda la presenza della persona destinataria dell’offesa e la possibilità di rispondere direttamente.

L’ingiuria consiste nell’offesa rivolta direttamente a una persona, presente anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza, purché possa interloquire nell’immediatezza. Dal 2016 non costituisce più reato, ma può comportare conseguenze sul piano civile.

La diffamazione, invece, si verifica quando vengono pronunciate espressioni offensive davanti ad altre persone, senza che l’interessato possa intervenire direttamente. In questo caso viene lesa la sua reputazione agli occhi degli altri.

Facciamo due esempi:

  • Durante una discussione, una persona insulta direttamente un collega presente: si può configurare un’ingiuria, non più penalmente rilevante.
  • La stessa persona rivolge espressioni offensive sulla reputazione del collega parlando con altri dipendenti, mentre lui è assente: può configurarsi la diffamazione.

Cosa cambia nelle comunicazioni online?

Nelle comunicazioni digitali la distinzione è più complessa, perché una persona può essere presente anche virtualmente.

Ad esempio, se durante una videoconferenza un partecipante rivolge un’offesa a un altro partecipante, che può rispondere direttamente e nell’immediatezza, può configurarsi un’ingiuria anziché una diffamazione.

Diversa è la situazione delle dirette sui social network.

La Cassazione ha chiarito che assistere a una diretta e avere la possibilità di scrivere commenti non equivale necessariamente a partecipare a una conversazione diretta con chi pronuncia l’offesa.

Se manca una reale possibilità di confronto immediato, può configurarsi la diffamazione, anche quando la persona offesa sta seguendo la trasmissione.

Quando la diffamazione è aggravata?

L’art. 595 c.p. prevede pene più severe in alcune situazioni.

Attribuzione di un fatto determinato

Una prima aggravante ricorre quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, cioè di un comportamento preciso.

Ad esempio, affermare genericamente che un collega è disonesto è diverso dall’accusarlo di aver sottratto una determinata somma di denaro dalla cassa aziendale.

Nel secondo caso viene attribuita una condotta specifica, con possibili conseguenze più gravi sulla reputazione.

Diffamazione mediante stampa o altri mezzi di pubblicità

Un’altra aggravante riguarda la diffamazione commessa mediante la stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

Rientrano in questa ipotesi anche numerose pubblicazioni sui social network e sui siti internet, quando il mezzo utilizzato consente un’ampia diffusione delle espressioni offensive.

L’art. 595 c.p. prevede inoltre aggravanti quando l’offesa è contenuta in un atto pubblico oppure è rivolta a determinati organi pubblici collegiali.

Diffamazione online: social, WhatsApp e recensioni

La diffamazione può essere commessa anche attraverso strumenti digitali, come Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp e i siti che consentono di pubblicare recensioni.

Le modalità con cui viene diffusa l’offesa incidono sia sulla configurabilità del reato sia sull’eventuale applicazione delle aggravanti.

Diffamazione sui social network

Pubblicare un post nel quale si attribuiscono a una persona comportamenti disonesti o illeciti può integrare il reato di diffamazione.

Ad esempio, accusare pubblicamente un professionista di appropriarsi del denaro dei clienti, senza un adeguato fondamento, può assumere rilevanza penale.

Non occorre necessariamente indicare il nome della persona offesa: è sufficiente che i destinatari della comunicazione possano riconoscerla attraverso altri elementi.

Diffamazione nei gruppi WhatsApp

Anche i messaggi inviati in un gruppo WhatsApp possono costituire diffamazione.

La semplice appartenenza della persona offesa al gruppo non basta a escludere il reato. Occorre verificare se abbia percepito il messaggio nell’immediatezza e se potesse rispondere direttamente a chi lo aveva scritto.

Ad esempio, se il messaggio viene letto dagli altri partecipanti mentre la persona offesa non è collegata, può configurarsi la diffamazione.

Se invece tutti i partecipanti stanno conversando contemporaneamente e la persona destinataria dell’offesa può intervenire direttamente, la qualificazione giuridica può essere diversa.

Recensioni negative e diffamazione

Scrivere una recensione negativa su un ristorante, un albergo o sull’attività di un professionista non costituisce automaticamente diffamazione.

Ad esempio, un cliente può raccontare di aver ricevuto un servizio insoddisfacente, descrivendo la propria esperienza e formulando una valutazione anche molto severa.

Diverso è il caso di una recensione nella quale si accusa il titolare di rubare denaro ai clienti o di commettere altri illeciti, senza che tali affermazioni trovino un fondamento nei fatti.

La distinzione dipende dal contenuto della recensione e dai limiti entro i quali viene esercitato il diritto di critica.

Diritto di critica e libertà di espressione

La libertà di espressione comprende anche il diritto di criticare comportamenti, attività professionali e servizi ricevuti.

Una critica può essere dura, polemica e persino sgradevole senza necessariamente costituire diffamazione.

Tuttavia, il diritto di critica incontra alcuni limiti: deve fondarsi su fatti reali e non può trasformarsi in un attacco personale gratuitamente offensivo.

Torniamo all’esempio delle recensioni.

Scrivere che un ristorante offre un servizio scadente, spiegando le ragioni della propria insoddisfazione, costituisce normalmente una manifestazione del diritto di critica.

Attribuire invece al titolare comportamenti disonesti mai verificatisi è una situazione diversa, perché non si esprime soltanto un’opinione negativa, ma si diffonde un’accusa potenzialmente lesiva della reputazione.

Per stabilire se una frase costituisca diffamazione occorre quindi considerare il contesto, la fondatezza delle affermazioni e il linguaggio utilizzato.

Querela per diffamazione: entro quando e con quali prove?

La diffamazione è un reato procedibile a querela della persona offesa.

Il termine ordinario per presentarla è di tre mesi dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto.

Prima di presentare querela è importante raccogliere gli elementi utili a dimostrare ciò che è accaduto.

In particolare, possono essere rilevanti:

  • i messaggi e le conversazioni contenenti le espressioni offensive;
  • le schermate dei post o delle recensioni pubblicate online;
  • i collegamenti alle pagine e le date di pubblicazione;
  • le persone che hanno ascoltato o ricevuto le comunicazioni.

Nel caso della diffamazione online, è opportuno conservare tempestivamente i contenuti, perché potrebbero essere cancellati.

Gli screenshot possono essere utilizzati come elementi di prova, ma in alcune situazioni possono rendersi necessari ulteriori accertamenti per verificarne l’autenticità o ricostruire la provenienza delle comunicazioni.

La persona offesa può presentare querela anche quando non conosce ancora l’identità dell’autore.

Diffamazione e risarcimento del danno

La persona offesa da una diffamazione può chiedere il risarcimento dei danni subiti.

La richiesta può essere proposta nel procedimento penale, attraverso la costituzione di parte civile, oppure mediante un’azione davanti al giudice civile.

Il danno provocato dalla diffamazione può essere patrimoniale o non patrimoniale.

Danno patrimoniale

Il danno patrimoniale consiste in una perdita economica.

Ad esempio, un professionista falsamente accusato di comportamenti disonesti potrebbe perdere clienti o incarichi lavorativi a causa delle accuse diffuse sul suo conto.

Danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale riguarda le conseguenze negative dell’offesa sulla reputazione e sulla sfera personale.

Una persona potrebbe subire un peggioramento della propria considerazione sociale, difficoltà nelle relazioni o una sofferenza morale a causa delle accuse diffuse sul suo conto.

Non è quindi necessario aver subito una perdita economica per ottenere un risarcimento.

Il danno alla reputazione deve essere dimostrato?

Sì. Il risarcimento non consegue automaticamente all’accertamento della diffamazione.

La persona offesa deve dimostrare di aver subito un pregiudizio concreto. Non è però indispensabile fornire una prova diretta di ogni conseguenza: il giudice può accertare il danno anche attraverso presunzioni fondate sulle circostanze del caso.

Per valutare il danno alla reputazione, il giudice può considerare la gravità delle espressioni utilizzate, la loro diffusione e il contesto personale o professionale nel quale l’offesa si è verificata.

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Domande frequenti

Sì. La cancellazione del contenuto non impedisce di presentare querela. È però importante aver conservato gli elementi che consentono di dimostrare ciò che è stato pubblicato e la sua diffusione.

No. Per presentare querela per diffamazione non è necessario aver subito una perdita economica.

La persona offesa può inoltre chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione, purché ne dimostri le conseguenze, anche attraverso presunzioni.

Sì. La diffamazione è un reato procedibile a querela. Se le parti raggiungono un accordo, eventualmente anche di natura risarcitoria, la persona offesa può rimettere la querela.

La remissione della querela, se validamente formalizzata e accettata dal querelato, determina l’estinzione del reato.

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