Telefonate insistenti, messaggi continui, appostamenti sotto casa o sul luogo di lavoro, pedinamenti. Sono comportamenti che, quando si ripetono nel tempo, possono trasformarsi in una vera e propria persecuzione, provocando paura e compromettendo la tranquillità e la libertà della persona che li subisce.

Nel linguaggio comune si parla di stalking; il termine giuridico è atti persecutori, reato disciplinato dall’art. 612-bis del codice penale.

Non ogni comportamento insistente o indesiderato costituisce però stalking. Per stabilire se ricorre il reato occorre esaminare le condotte, la loro reiterazione e le conseguenze che hanno prodotto sulla persona offesa.

L’art. 612-bis c.p. punisce chi, attraverso condotte reiterate di minaccia o molestia, provoca nella persona offesa almeno una delle seguenti conseguenze:

  • un grave e perdurante stato di ansia o di paura;
  • un fondato timore per la propria incolumità, per quella di un prossimo congiunto o di una persona legata da una relazione affettiva;
  • un’alterazione delle proprie abitudini di vita.

È sufficiente che si verifichi una sola di queste conseguenze: non è necessario che ricorrano tutte e tre.

In termini giuridici, lo stalking è un reato abituale e di evento. È abituale perché richiede la ripetizione di comportamenti minacciosi o molesti; è di evento perché tali comportamenti devono aver prodotto almeno una delle conseguenze indicate dalla norma.

Quali comportamenti possono costituire stalking?

L’art. 612-bis c.p. fa riferimento a condotte reiterate di minaccia o molestia, senza indicare un elenco dei comportamenti attraverso i quali queste possono manifestarsi.

Tra le condotte più frequenti rientrano:

  • telefonate ripetute, messaggi insistenti e contatti continui attraverso i social network;
  • appostamenti sotto casa, sul luogo di lavoro o in altri luoghi abitualmente frequentati;
  • pedinamenti e controlli degli spostamenti;
  • minacce, intimidazioni e comportamenti offensivi ripetuti;
  • tentativi insistenti di entrare in contatto con la persona attraverso familiari, amici o colleghi;
  • danneggiamenti di oggetti personali e altri gesti intimidatori.

Anche comportamenti apparentemente leciti possono assumere carattere minaccioso o molesto quando, per la loro ripetizione e per il contesto nel quale si verificano, diventano invasivi della sfera personale della vittima.

Si pensi a una persona che continua a presentarsi nei luoghi frequentati dalla persona offesa, cercando ripetutamente occasioni di incontro non desiderate. La presenza in un luogo pubblico non costituisce, di per sé, un comportamento illecito, ma può assumere un significato diverso se si inserisce in una condotta persecutoria.

Non è quindi necessario che ogni singolo episodio costituisca autonomamente un reato. Ciò che conta è il carattere minaccioso o molesto che i comportamenti assumono nella loro successione.

Quanti episodi sono necessari per configurare lo stalking?

Non esiste un numero prestabilito di episodi.

La giurisprudenza ha chiarito che anche due condotte possono essere sufficienti a integrare il requisito della reiterazione, purché siano riconducibili a una condotta persecutoria e ricorrano gli altri elementi richiesti dalla norma.

La reiterazione non significa necessariamente che i comportamenti debbano essere identici. Una persona potrebbe, ad esempio, iniziare con telefonate insistenti, proseguire con appostamenti e arrivare a seguire la vittima nei suoi spostamenti.

Ciò che occorre verificare è l’esistenza di una successione di condotte minacciose o moleste, da valutare nel loro insieme.

Quali conseguenze devono provocare le condotte persecutorie?

Non basta che una persona tenga ripetutamente comportamenti molesti o minacciosi. Occorre anche accertare che questi abbiano provocato almeno uno degli eventi richiesti dall’art. 612-bis c.p.

Il grave e perdurante stato di ansia o di paura

Le condotte devono aver determinato uno stato di ansia o paura significativo e persistente.

Non è necessario che la persona offesa sviluppi una patologia psichiatrica. La paura può manifestarsi attraverso difficoltà a dormire, agitazione, preoccupazione costante o altri cambiamenti del proprio equilibrio emotivo.

Non è però sufficiente un generico fastidio o uno stato di disagio momentaneo.

Il fondato timore per l’incolumità

Il reato può configurarsi anche quando le condotte provocano un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di una persona legata da una relazione affettiva.

Non qualsiasi timore è sufficiente: la legge richiede che sia fondato, cioè giustificato da elementi concreti, da valutare alla luce dei comportamenti tenuti dall’autore e delle circostanze in cui si sono verificati.

Non è necessario che si sia già verificata un’aggressione fisica.

L’alterazione delle abitudini di vita

Un’altra conseguenza rilevante è il cambiamento delle proprie abitudini, determinato dalle condotte persecutorie.

Può accadere, ad esempio, che la persona offesa inizi a percorrere strade diverse per raggiungere il lavoro, rinunci a frequentare determinati luoghi, modifichi i propri orari, cambi numero di telefono oppure chieda di essere accompagnata per paura di incontrare l’autore delle molestie.

Il cambiamento deve essere effettivo e riconducibile alla condotta persecutoria.

È necessaria l’intenzione di perseguitare la vittima?

Per il reato di stalking è richiesto il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le condotte minacciose o moleste, nella consapevolezza della loro reiterazione e della loro idoneità a provocare una delle conseguenze previste dalla legge.

Non è invece necessario che l’autore abbia agito con uno specifico intento persecutorio, né che abbia programmato fin dall’inizio la successione dei comportamenti.

Lo stalking riguarda soltanto gli ex partner?

No. Sebbene molti procedimenti riguardino rapporti sentimentali interrotti, gli atti persecutori possono verificarsi anche in contesti completamente diversi.

Possono coinvolgere vicini di casa, colleghi, conoscenti o persone che non hanno mai avuto una relazione affettiva.

La presenza di una relazione sentimentale, attuale o passata, non è quindi un requisito del reato, anche se può assumere rilievo ai fini delle circostanze aggravanti.

Come si dimostra lo stalking?

La prova dello stalking richiede una ricostruzione quanto più possibile precisa dei fatti, della loro successione e delle conseguenze subite dalla persona offesa.

Non sempre esiste un singolo elemento decisivo. Spesso è l’insieme delle informazioni raccolte a permettere di comprendere ciò che è accaduto.

Quali prove possono essere utilizzate?

Tra gli elementi che possono avere rilievo vi sono:

  • Messaggi e comunicazioni: SMS, conversazioni WhatsApp, email, messaggi vocali e contatti sui social network.
  • Testimonianze: dichiarazioni di familiari, amici, colleghi, vicini o altre persone che abbiano assistito agli episodi oppure osservato le conseguenze sulla persona offesa.
  • Fotografie, video e registrazioni: immagini di appostamenti, pedinamenti e altri comportamenti, quando legittimamente acquisiti.
  • Interventi delle forze dell’ordine: precedenti denunce, segnalazioni, richieste di intervento e relativi accertamenti.
  • Documentazione medica e psicologica: certificati e referti che attestino, quando presenti, disturbi del sonno, stati d’ansia, attacchi di panico o altre conseguenze sulla salute.
  • Documentazione relativa alle abitudini di vita: elementi che consentano di ricostruire eventuali cambiamenti nelle attività quotidiane.

È utile conservare le conversazioni nella loro interezza, comprese le risposte inviate, evitando di selezionare soltanto i messaggi che sembrano più significativi.

Anche annotare date, luoghi e circostanze dei singoli episodi può aiutare a ricostruire la vicenda, soprattutto quando le condotte si protraggono per mesi.

È necessario un certificato medico per dimostrare lo stato di ansia?

No. Lo stato di ansia o di paura non deve necessariamente essere documentato da una diagnosi medica o psichiatrica.

La documentazione sanitaria, quando disponibile, può essere un elemento importante, ma non è una condizione indispensabile per l’accertamento del reato.

Le conseguenze delle condotte persecutorie possono emergere anche dalle dichiarazioni della persona offesa, dai comportamenti che ha assunto e dalle testimonianze di chi ha potuto osservare i cambiamenti intervenuti nella sua vita.

Sono sufficienti le dichiarazioni della persona offesa?

Le dichiarazioni della persona offesa possono essere sufficienti, anche da sole, a fondare l’accertamento della responsabilità penale, purché siano sottoposte a una rigorosa valutazione di attendibilità.

Non esiste, infatti, un obbligo generale di riscontri esterni, cioè di ulteriori elementi di prova che confermino quanto riferito dalla persona offesa.

Nella pratica, tuttavia, è sempre opportuno ricercare tali riscontri. Possono essere costituiti, ad esempio, da messaggi, fotografie, registrazioni, testimonianze di persone che abbiano assistito agli episodi, interventi delle forze dell’ordine o documentazione medica relativa alle conseguenze subite.

Questi elementi possono contribuire a rendere la ricostruzione più completa e solida.

Qual è la pena prevista per il reato di stalking?

L’art. 612-bis c.p. prevede la reclusione da uno a sei anni e sei mesi.

La pena è aumentata quando il reato è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, oppure da una persona che è o è stata legata da una relazione affettiva alla persona offesa. È previsto un aumento anche quando il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Ulteriori aggravanti riguardano, tra le altre ipotesi, i fatti commessi in danno di minori, donne in gravidanza o persone con disabilità, oppure con armi o da persona travisata.

La legge 2 dicembre 2025, n. 181 ha inoltre introdotto un’aggravante per le condotte commesse come espressione di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo o dominio nei confronti della donna, nelle specifiche condizioni previste dalla norma.

Quali strumenti di tutela sono previsti contro lo stalking?

La legge mette a disposizione strumenti differenti, che possono essere valutati in relazione alla gravità dei fatti e alla situazione concreta.

Una prima possibilità è rappresentata dall’ammonimento del questore, che ha finalità preventive. La querela, invece, consente di manifestare la volontà che si proceda penalmente nei confronti dell’autore dei fatti, nei casi in cui il reato non sia già procedibile d’ufficio.

L’ammonimento del questore

L’ammonimento, disciplinato dall’art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38, è un provvedimento amministrativo con finalità preventiva.

La persona che subisce condotte persecutorie può rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza e chiedere l’intervento del questore prima di presentare querela.

Il questore, dopo aver valutato i fatti e assunto le informazioni necessarie, può ammonire formalmente l’autore delle condotte, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge.

Trattandosi di un provvedimento amministrativo, l’ammonimento ha natura ed effetti diversi rispetto a una sentenza di condanna o a una misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria. Non comporta, ad esempio, l’applicazione di un divieto di avvicinamento. Produce tuttavia conseguenze rilevanti sul piano penale. Se il soggetto già ammonito commette successivamente il reato di atti persecutori, la pena è aumentata e il reato diventa procedibile d’ufficio, anche quando la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela era stato adottato il precedente provvedimento.

Come si procede penalmente per il reato di stalking?

Di regola, il reato di atti persecutori è procedibile a querela della persona offesa.

Ciò significa che, per procedere penalmente, è necessaria una manifestazione di volontà della persona offesa affinché si proceda nei confronti dell’autore dei fatti.

Il termine per proporre querela è di sei mesi. Trattandosi di un reato abituale, la decorrenza va valutata con riferimento alla cessazione della condotta persecutoria.

Esistono, tuttavia, situazioni nelle quali lo stalking è procedibile d’ufficio. È il caso, ad esempio, dei fatti commessi nei confronti di un minore o di una persona con disabilità nei termini previsti dalla norma, oppure quando il reato è connesso a un altro delitto procedibile d’ufficio. Si procede d’ufficio anche quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina dell’ammonimento del questore.

In queste ipotesi non è necessaria la querela, ossia la manifestazione della volontà della persona offesa che si proceda penalmente.

È comunque necessario che l’autorità venga a conoscenza dei fatti. La notizia di reato può essere acquisita, ad esempio, attraverso una denuncia, il racconto della persona offesa alle forze dell’ordine, la segnalazione di un’altra persona o gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria.

Una volta acquisita la notizia di reato, gli accertamenti possono quindi essere avviati anche indipendentemente dalla volontà della persona offesa.

È possibile ritirare la querela per stalking?

Quando il reato di stalking è procedibile a querela, la persona offesa può rimetterla, salvo che ricorra una delle ipotesi nelle quali la legge la rende irrevocabile.

Per gli atti persecutori, la remissione deve essere processuale, cioè espressa formalmente nelle modalità previste dalla legge. Non è quindi sufficiente un semplice accordo privato.

La querela è irrevocabile quando il fatto è commesso mediante minacce reiterate nei modi richiamati dall’art. 612, secondo comma, c.p.

Quando invece il reato è procedibile d’ufficio, la volontà della persona offesa di non proseguire non determina la chiusura del procedimento.

Quali misure cautelari possono essere applicate?

Nel corso del procedimento penale, quando sussistono i presupposti previsti dalla legge, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare misure cautelari per tutelare la persona offesa e prevenire la prosecuzione delle condotte persecutorie.

Tra queste vi è il divieto di avvicinamento, che può impedire alla persona sottoposta alle indagini di avvicinarsi alla vittima e ai luoghi da questa abitualmente frequentati, nonché di comunicare con lei. Quando il giudice prescrive una distanza, la legge prevede attualmente un minimo di 1.000 metri. La misura prevede inoltre modalità di controllo elettronico, comunemente note come «braccialetto elettronico», secondo la disciplina applicabile.

Nelle situazioni più gravi possono essere applicate misure maggiormente restrittive.

L’applicazione di una misura cautelare non è automatica, ma richiede una valutazione del giudice sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

Qual è la differenza tra stalking e molestie?

Il reato di molestia o disturbo alle persone, previsto dall’art. 660 c.p., punisce chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico oppure mediante il telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca molestia o disturbo a un’altra persona.

Si pensi, ad esempio, a una telefonata anonima effettuata nel cuore della notte, con il solo intento di importunare chi la riceve. Una condotta di questo tipo può integrare il reato di molestia, se ne ricorrono i presupposti, senza necessariamente costituire stalking.

La differenza non dipende soltanto dal numero degli episodi, ma soprattutto dalle loro conseguenze.

Per configurare lo stalking, infatti, è necessario che le condotte reiterate di minaccia o molestia provochino almeno uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis c.p.: un grave e perdurante stato di ansia o di paura, un fondato timore per la propria incolumità o per quella delle persone indicate dalla legge, oppure un’alterazione delle abitudini di vita.

Se le condotte si limitano a provocare fastidio o disturbo, senza determinare tali conseguenze, non si configura il reato di atti persecutori, ferma restando la possibile rilevanza penale dei singoli comportamenti.

La persona offesa può accedere al patrocinio a spese dello Stato?

La persona offesa dal reato di atti persecutori può accedere al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga agli ordinari limiti di reddito, secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Non è dunque necessario, nei casi contemplati dalla disciplina speciale, rispettare le soglie economiche generalmente previste per ottenere l’assistenza legale a carico dello Stato.

L’ammissione richiede comunque la presentazione di un’istanza e la verifica dei presupposti applicabili.

Per approfondire, leggi anche Gratuito patrocinio nel procedimento penale.

Perché rivolgersi a un avvocato penalista?

Le vicende di stalking possono essere difficili da ricostruire, soprattutto quando si sviluppano attraverso numerosi episodi distribuiti nel tempo.

L’avvocato penalista può valutare la rilevanza penale dei comportamenti, ricostruire la successione dei fatti, esaminare gli elementi di prova disponibili e assistere la persona offesa nella scelta delle iniziative più appropriate.

Nel corso delle indagini, il difensore può inoltre interloquire con il pubblico ministero, depositare memorie e documentazione, segnalare ulteriori episodi e sollecitare l’adozione delle iniziative necessarie alla tutela della persona offesa, compresa la richiesta al giudice di una misura cautelare da parte del pubblico ministero.

L’assistenza legale comprende anche la valutazione dei danni subiti e della possibilità di chiederne il risarcimento, già nell’ambito del processo penale attraverso la costituzione di parte civile.

Lo Studio Legale Avv. Valeria Mezzolla, con sede a Torino, assiste la persona offesa dalla valutazione iniziale e, quando necessario, dalla redazione della denuncia, fino alla conclusione del procedimento penale.

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Domande frequenti

No. Il fatto di rispondere ai messaggi o accettare un incontro non esclude automaticamente il reato. Occorre valutare le ragioni di tali comportamenti e il contesto nel quale si sono verificati.

No. Una richiesta di interrompere i contatti può rappresentare un elemento utile nella ricostruzione dei fatti, ma non è un requisito indispensabile per la configurazione del reato.

Sì. La mancata identificazione dell’autore non impedisce di riferire i fatti all’autorità. Le indagini potranno essere dirette anche a individuare la persona responsabile, ad esempio quando vengono utilizzati numeri sconosciuti o profili social falsi.

È utile conservare i nuovi messaggi e documentare gli ulteriori episodi, riferendoli alle forze dell’ordine e al proprio avvocato. Questi elementi potranno essere comunicati al pubblico ministero e valutati anche ai fini delle esigenze di tutela.

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