Un controllo per guida in stato di ebbrezza deve rispettare precise regole. Non conta soltanto il valore rilevato dall’etilometro. Sono importanti anche le modalità dell’accertamento e il rispetto delle garanzie difensive.

Un’irregolarità può incidere sulla validità dell’alcoltest, sull’attendibilità dei risultati o sulla corretta individuazione della violazione contestata.

Vediamo quali sono i principali aspetti che devono essere verificati.

L’avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato

Prima di effettuare l’alcoltest con etilometro, gli agenti devono informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

L’obbligo è previsto dall’articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Perché questo avviso è necessario?

L’alcoltest è un accertamento urgente e irripetibile. Il tasso alcolemico cambia con il trascorrere del tempo e non può essere misurato nuovamente, in un momento successivo, nelle stesse condizioni.

Si tratta quindi di un atto garantito, al quale il difensore ha diritto di assistere, secondo quanto previsto dagli articoli 354 e 356 c.p.p.

Gli agenti devono dare l’avviso prima dell’esame, ma non sono obbligati ad attendere l’arrivo dell’avvocato.

L’avvertimento non è invece necessario per i semplici controlli preliminari, come il cosiddetto pretest.

Cosa succede se manca l’avviso?

L’omissione dell’avvertimento, quando dovuto, determina una nullità dell’accertamento.

La nullità deve essere eccepita dal difensore entro i termini previsti dalla legge e, comunque, non oltre il momento della deliberazione della sentenza di primo grado. Se non viene fatta valere tempestivamente, non può più essere eccepita.

Come si verifica se l’avviso è stato dato?

L’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore viene normalmente documentato nel verbale degli accertamenti urgenti, spesso predisposto su un modulo prestampato.

Occorre quindi verificare che l’avvertimento risulti dagli atti e che sia stato comunicato prima dell’alcoltest.

La mancata annotazione, tuttavia, non comporta automaticamente la nullità dell’accertamento. L’avviso può essere stato dato oralmente e la sua effettiva comunicazione può essere provata anche attraverso la testimonianza degli agenti.

In questo caso, il giudice deve valutare con particolare attenzione l’attendibilità delle dichiarazioni, le ragioni della mancata verbalizzazione e il momento in cui l’avvertimento sarebbe stato dato.

Le due misurazioni dell’alcoltest

L’articolo 379 del D.P.R. 495/1992 prevede almeno due misurazioni concordanti, effettuate a distanza di almeno cinque minuti.

Le due prove servono a verificare l’affidabilità del risultato.

Cosa succede se viene eseguita una sola prova o non vengono rispettati i cinque minuti?

L’irregolarità non determina automaticamente la nullità dell’accertamento. Può però incidere sull’attendibilità della misurazione.

Occorre quindi valutare anche gli altri elementi raccolti, per stabilire se lo stato di ebbrezza e la fascia alcolemica contestata siano stati dimostrati.

E se i due valori sono diversi?

I risultati non devono essere identici. Quando le due misurazioni indicano valori differenti, va considerato quello più favorevole al conducente, secondo il principio del favor rei.

La differenza può essere particolarmente importante quando i valori ricadono in fasce sanzionatorie diverse.

L’etilometro deve essere omologato e revisionato

Non tutti gli apparecchi possono essere utilizzati per accertare il tasso alcolemico con valore probatorio.

L’etilometro deve appartenere a un modello omologato. Il singolo apparecchio deve inoltre superare le verifiche tecniche prescritte ed essere sottoposto a controlli periodici.

Come si verifica che lo strumento fosse regolare?

Il primo passo è identificare l’etilometro effettivamente utilizzato dagli agenti.

A questo scopo si controllano il modello e il numero di matricola, normalmente riportati nel verbale o nella documentazione dell’accertamento. Se questi dati non sono disponibili, possono essere richiesti all’organo accertatore.

Modello e matricola consentono di individuare il libretto metrologico, che documenta le verifiche tecniche effettuate sullo strumento.

Le verifiche periodiche sono previste con cadenza annuale. Una volta scaduta la verifica, l’apparecchio non deve essere utilizzato fino all’esecuzione di un nuovo controllo.

Dove si trova il libretto metrologico?

L’originale accompagna l’etilometro ed è detenuto dall’organo accertatore. Una copia è conservata presso il Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La documentazione può essere acquisita attraverso una richiesta di accesso agli atti, anche tramite il difensore.

Quali irregolarità possono essere importanti?

  • una verifica periodica scaduta al momento dell’accertamento;
  • una verifica tecnica con esito negativo;
  • interventi di riparazione non seguiti dai controlli prescritti;
  • discrepanze nei dati identificativi dello strumento;
  • anomalie documentate nel funzionamento dell’apparecchio.

Non basta, però, contestare genericamente la taratura dell’etilometro. Occorre individuare elementi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità.

Anche quando emerge un’irregolarità tecnica, la conseguenza non è necessariamente la nullità o l’inutilizzabilità dell’accertamento. Il giudice deve valutare se e in quale misura il problema incida sull’attendibilità del risultato.

Cosa devono documentare gli agenti?

L’etilometro deve produrre una stampa delle misurazioni effettuate.

Gli scontrini consentono di verificare i risultati, gli orari delle prove e le eventuali segnalazioni dell’apparecchio.

Particolare attenzione va prestata alle possibili differenze tra gli scontrini e quanto riportato nei verbali.

Anche eventuali messaggi di errore o anomalie devono essere esaminati. Non ogni segnalazione indica necessariamente un malfunzionamento, ma alcune possono richiedere un approfondimento tecnico.

Occorre inoltre verificare la documentazione relativa alle operazioni compiute e all’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.

L’articolo 379 del regolamento del Codice della Strada prevede anche che gli agenti indichino nella comunicazione di notizia di reato le circostanze sintomatiche dello stato di ebbrezza.

Tra queste possono rientrare l’alito vinoso, le difficoltà nell’eloquio, l’equilibrio precario o una condotta di guida anomala.

Questi elementi possono assumere rilievo nella valutazione complessiva della prova, soprattutto quando l’esame strumentale presenta irregolarità.

Deve essere dimostrato che la persona abbia effettivamente guidato

Un altro aspetto importante riguarda l’accertamento della condotta di guida.

L’articolo 186 del Codice della Strada punisce chi guida in stato di ebbrezza, non chi si trova semplicemente all’interno di un’automobile dopo aver bevuto.

Può accadere, ad esempio, che gli agenti trovino una persona in stato di ebbrezza all’interno di un’auto parcheggiata, senza averla vista guidare.

La sola presenza nel veicolo, anche con il motore acceso, non dimostra necessariamente il reato.

Occorre verificare se esistano elementi che provino una precedente condotta di guida oppure se l’arresto del veicolo costituisca una semplice fermata durante la circolazione.

La ricostruzione delle circostanze del controllo può quindi essere determinante.

Perché è importante rivolgersi a un avvocato penalista?

La guida in stato di ebbrezza è una materia nella quale gli aspetti giuridici e quelli tecnici sono strettamente collegati.

Non tutte le irregolarità producono le stesse conseguenze.

Alcune possono determinare la nullità dell’accertamento. Altre possono incidere sull’attendibilità delle misurazioni o sulla possibilità di dimostrare il tasso alcolemico contestato.

L’avvocato penalista esamina i verbali, gli scontrini e le modalità del controllo. Verifica il rispetto delle garanzie difensive e, quando necessario, acquisisce la documentazione tecnica dell’etilometro.

Una valutazione tempestiva è importante, soprattutto perché alcune eccezioni processuali devono essere sollevate entro termini precisi.

L’esame della documentazione permette di individuare eventuali criticità e valutare le possibili strategie difensive.

Domande frequenti sulla guida in stato di ebbrezza e sull’alcoltest

Gli agenti devono sempre effettuare un pretest prima dell’alcoltest?

No. Il pretest è un controllo preliminare, ma non costituisce un passaggio sempre obbligatorio.

Gli agenti possono procedere direttamente all’accertamento con etilometro nei casi previsti dall’articolo 186 del Codice della Strada, ad esempio in presenza di un incidente oppure di altri elementi che facciano sospettare uno stato di ebbrezza.

Gli agenti devono aspettare l’arrivo dell’avvocato prima di effettuare l’alcoltest?

No. Devono informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ma non sono obbligati ad aspettarne l’arrivo.

Il mancato arrivo dell’avvocato, quindi, non impedisce agli agenti di procedere all’accertamento.

Se le due misurazioni dell’alcoltest sono diverse, quale valore viene considerato?

Quando i due risultati differiscono, viene considerato il valore più favorevole al conducente.

La differenza può essere decisiva se una misurazione supera una soglia prevista dall’articolo 186 e l’altra rimane nella fascia inferiore.

Come si può sapere se l’etilometro era regolarmente revisionato?

È necessario identificare l’apparecchio attraverso il modello e la matricola e verificare la documentazione tecnica.

Il libretto metrologico consente di controllare le date e gli esiti delle verifiche periodiche. Può essere acquisito mediante una richiesta di accesso agli atti.

Si può essere accusati di guida in stato di ebbrezza anche se l’auto era ferma?

Sì, se viene dimostrato che la persona aveva precedentemente guidato in stato di ebbrezza oppure che il veicolo si trovava in una fase della circolazione.

Diverso è il caso di una persona trovata all’interno di un’auto parcheggiata, senza elementi sufficienti a dimostrare la condotta di guida. La sola presenza nell’abitacolo non basta automaticamente a integrare il reato.

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