Con l’intelligenza artificiale è diventato sempre più semplice creare immagini, video e registrazioni vocali che sembrano autentici. In realtà, possono rappresentare fatti mai accaduti o parole mai pronunciate. Quando questi contenuti riguardano una persona e circolano senza il suo consenso, può trovare applicazione l’art. 612-quater c.p.
Dal 2025 il codice penale disciplina in modo specifico la diffusione illecita di immagini, video o voci generate o alterate mediante sistemi di intelligenza artificiale. La pena prevista va da uno a cinque anni di reclusione.
È un reato di recente introduzione. Per questo la giurisprudenza deve ancora chiarire molti aspetti della sua applicazione. Per alcuni profili, come il consenso alla diffusione, i principi elaborati per fattispecie vicine possono offrire criteri interpretativi utili. Occorre però verificare gli elementi del nuovo reato alla luce della specifica formulazione dell’art. 612-quater c.p.
Che cosa punisce l’art. 612-quater c.p.?
La norma non punisce l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in quanto tale. Perché possa configurarsi il reato devono ricorrere insieme alcuni elementi:
- il contenuto deve consistere in immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale;
- deve risultare idoneo a indurre in inganno sulla sua genuinità;
- chi agisce deve cederlo, pubblicarlo o diffonderlo in altro modo senza il consenso della persona interessata;
- la condotta deve cagionare un danno ingiusto alla persona rappresentata.
Non basta, quindi, che esista un’immagine, un video o un audio creato artificialmente. Il contenuto deve poter apparire autentico. Inoltre, qualcuno deve cederlo, pubblicarlo o diffonderlo senza consenso e la condotta deve provocare un danno ingiusto.
Che cosa si intende per deepfake?
La parola deepfake non compare nel testo dell’art. 612-quater, ma descrive bene molte delle situazioni alle quali la norma può applicarsi.
Può trattarsi, ad esempio, di un video che sovrappone il volto di una persona al corpo di un’altra. Oppure di un’immagine che rappresenta una situazione mai avvenuta o di un audio creato mediante tecniche di clonazione della voce.
La rubrica dell’articolo parla di contenuti “generati o alterati” con sistemi di intelligenza artificiale. Il testo della norma si riferisce invece a immagini, video o voci “falsificati o alterati”. La disposizione può quindi riguardare sia contenuti creati artificialmente sia materiali reali modificati in un secondo momento mediante intelligenza artificiale.
Il contenuto non deve necessariamente avere carattere sessuale. Può attribuire alla persona dichiarazioni offensive, comportamenti illeciti, relazioni inesistenti o qualsiasi altra situazione falsa capace di provocarle un danno.
Non basta creare un contenuto falso: deve essere ceduto o diffuso
L’art. 612-quater riguarda la cessione, la pubblicazione o qualsiasi altra forma di diffusione.
Non occorre pubblicare il falso video su un social network né raggiungere migliaia di persone. Anche la trasmissione a un numero limitato di destinatari può assumere rilevanza.
La norma menziona espressamente anche la “cessione”. Di conseguenza, anche l’invio a una sola persona può rientrare nella fattispecie, purché ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, compreso il danno ingiusto.
La sola creazione del deepfake, se non segue alcuna cessione, pubblicazione o diffusione, non realizza invece la condotta descritta dall’art. 612-quater.
Un uso diverso del contenuto può comunque assumere rilevanza penale. In base al caso concreto, possono venire in considerazione reati come la sostituzione di persona, la truffa, la minaccia o la diffamazione, quando ne ricorrono gli specifici presupposti.
Il contenuto deve essere idoneo a sembrare autentico
Non ogni immagine modificata o ogni voce artificiale integra il reato.
La legge richiede che il contenuto sia idoneo a indurre in inganno sulla sua genuinità. Conta quindi la concreta capacità del materiale di apparire autentico, considerando qualità, contesto e modalità di presentazione.
Un video realistico presentato come vero è molto diverso da una caricatura evidente o da un contenuto dichiaratamente satirico. In questi ultimi casi può mancare proprio la capacità di inganno richiesta dalla norma.
La norma non richiede che qualcuno cada effettivamente in errore. Basta che il contenuto abbia caratteristiche idonee a ingannare sulla sua genuinità. Resta però necessario che la diffusione cagioni il danno ingiusto richiesto dall’art. 612-quater.
Chi condivide il contenuto deve sapere che è falso?
Sì. L’art. 612-quater prevede un delitto doloso. Non basta quindi aver materialmente inoltrato o condiviso un contenuto.
Chi cede, pubblica o diffonde il materiale deve sapere che l’immagine, il video o la voce sono falsificati o alterati mediante intelligenza artificiale. Deve inoltre agire sapendo che manca il consenso della persona interessata. La norma non richiede che l’autore persegua uno scopo particolare, ma il dolo deve estendersi agli elementi del fatto e al danno ingiusto che la diffusione provoca.
Chi inoltra in buona fede un contenuto che ritiene autentico non risponde, per questo solo fatto, del reato previsto dall’art. 612-quater.
Anche su questo profilo, tuttavia, la norma è molto recente. Le prime applicazioni giurisprudenziali dovranno definirne con maggiore precisione i confini.
Quando la diffusione del contenuto provoca un danno
L’art. 612-quater non si limita a richiedere la diffusione del contenuto falso. La condotta deve cagionare un danno ingiusto alla persona rappresentata.
Il pregiudizio può riguardare la reputazione, la vita privata o i rapporti personali e familiari. Può anche incidere sull’attività professionale o produrre conseguenze economiche.
Si pensi a un falso video che rappresenti un professionista mentre riceve denaro illecitamente. Oppure a un audio artificiale nel quale un dipendente sembra insultare il proprio datore di lavoro.
Occorre dimostrare il danno nel caso concreto. Bisogna quindi ricostruire che cosa è accaduto dopo la diffusione e quali conseguenze ha prodotto.
Per questo è importante conservare gli elementi che documentano le reazioni dei destinatari e le eventuali conseguenze lavorative o personali. Può essere utile anche ogni altro dato capace di dimostrare il pregiudizio subito.
Che ruolo ha il consenso?
La diffusione deve avvenire senza il consenso della persona interessata.
Il consenso va valutato rispetto allo specifico utilizzo del materiale. Autorizzare qualcuno a scattare o utilizzare una fotografia non equivale a consentire ogni uso successivo. Ad esempio, non autorizza automaticamente a modificarla con l’intelligenza artificiale e a diffonderla come rappresentazione autentica di fatti mai avvenuti.
La Cassazione ha affrontato un problema simile con riferimento all’art. 612-ter c.p., che disciplina la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, comunemente definita revenge porn. In quel contesto ha chiarito che il consenso alla disponibilità o alla visione di un contenuto non coincide necessariamente con il consenso alla successiva diffusione a terzi.
Si tratta di una fattispecie diversa, quindi il principio non si trasferisce automaticamente all’art. 612-quater. Offre però un criterio interpretativo utile: conta il consenso alla specifica diffusione del materiale.
Deepfake e revenge porn sono la stessa cosa?
No. L’art. 612-quater e l’art. 612-ter c.p. disciplinano fattispecie differenti.
Il cosiddetto revenge porn riguarda immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Nei casi previsti dall’art. 612-ter, la legge punisce la loro successiva diffusione senza consenso.
L’art. 612-quater riguarda invece immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale. Il contenuto deve risultare idoneo a ingannare sulla sua genuinità e la condotta deve cagionare un danno ingiusto.
Un deepfake sessualmente esplicito interamente artificiale, quindi, non integra automaticamente anche il revenge porn. Se invece la manipolazione mediante intelligenza artificiale riguarda materiale sessualmente esplicito reale e destinato a rimanere privato, può porsi il problema del concorso tra i due reati. La disciplina è molto recente e la giurisprudenza dovrà chiarire ulteriormente il rapporto tra le due fattispecie.
Come si presenta la querela e qual è il termine?
Il reato previsto dall’art. 612-quater è, di regola, procedibile a querela della persona offesa.
La persona offesa deve presentare la querela entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.
Quando lo stesso contenuto circola più volte o attraverso account e canali differenti, può essere necessario ricostruire con precisione le diverse condotte. Conta anche il momento nel quale la persona offesa ne ha avuto conoscenza.
La querela dovrebbe descrivere il contenuto e indicare dove e quando è avvenuta la diffusione. Dovrebbe inoltre spiegare come la persona offesa ne è venuta a conoscenza, individuare per quanto possibile account e destinatari e descrivere il danno provocato.
Si procede invece d’ufficio quando il fatto è connesso con un altro delitto procedibile d’ufficio, quando è commesso nei confronti di una persona incapace per età o infermità oppure nei confronti di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.
Come conservare le prove di un deepfake?
Quando si scopre un contenuto falso, la prima reazione può essere quella di chiederne immediatamente la cancellazione. Prima di farlo, però, è importante conservare correttamente le prove della diffusione.
Una semplice schermata può non essere sufficiente a ricostruire tutto ciò che serve.
Conviene conservare, quando disponibili, il file nella sua forma originaria, il collegamento alla pagina o al profilo e le conversazioni che documentano l’invio. Sono utili anche i dati dell’account, le date, gli orari, i messaggi che accompagnano il contenuto e gli elementi che consentono di individuare i destinatari.
Nei casi più complessi può servire un accertamento tecnico sulla provenienza del file, sui metadati o sulle tracce della manipolazione.
Agire rapidamente è importante perché contenuti, profili e conversazioni possono cambiare o scomparire in poco tempo.
Come si può ottenere la rimozione di un deepfake?
Tra gli strumenti disponibili per impedire che un contenuto continui a circolare vi è il sequestro preventivo.
Il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, in vigore dal 30 settembre 2026, è intervenuto sulle modalità di esecuzione del sequestro preventivo dei contenuti online. La riforma ha esteso espressamente questa disciplina anche ai contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale.
Se l’autorità giudiziaria dispone il sequestro, l’art. 104 disp. att. c.p.p. consente di eseguirlo mediante un ordine rivolto agli intermediari interessati. L’ordine può imporre la rimozione dei contenuti e dei relativi dati oppure, nei casi previsti, la disabilitazione dell’accesso al profilo. Tra i destinatari rientrano fornitori di servizi di hosting, piattaforme online, motori di ricerca e altri intermediari.
La persona offesa può segnalare l’urgenza già nella querela e chiedere all’autorità giudiziaria di valutare un intervento cautelare. L’obiettivo è impedire che il contenuto continui a circolare.
La persona offesa può rappresentare la stessa esigenza anche successivamente. Il difensore può depositare una memoria o un’istanza al pubblico ministero, documentando la permanenza online del contenuto e il rischio di ulteriori conseguenze.
La segnalazione alla piattaforma può affiancare l’intervento dell’autorità giudiziaria. Prima di chiedere la cancellazione, però, è opportuno conservare adeguatamente la prova del contenuto e della sua diffusione.
Perché è importante rivolgersi subito a un difensore?
Nei casi di deepfake il problema non consiste soltanto nello stabilire se un’immagine “sembra falsa”.
Occorre verificare se ricorrono tutti gli elementi dell’art. 612-quater e se il fatto integra anche altri reati. Bisogna inoltre ricostruire le modalità della diffusione, conservare le prove e rispettare il termine per la querela.
Il difensore può valutare quali accertamenti chiedere all’autorità giudiziaria. Può inoltre verificare se vi siano i presupposti per sollecitare un intervento urgente e interrompere la diffusione del contenuto.
La persona offesa può anche chiedere il risarcimento dei danni derivati dal reato, costituendosi parte civile nel processo penale. La quantificazione dipende dalle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali concretamente provocate dalla diffusione.
Agire rapidamente serve soprattutto a limitare il pregiudizio. Più a lungo il contenuto rimane accessibile e continua a circolare, più può ampliarsi la diffusione e aggravarsi il danno.
Domande frequenti
È reato creare un deepfake senza pubblicarlo?
La sola creazione del contenuto, se non segue alcuna cessione, pubblicazione o diffusione, non realizza la condotta descritta dall’art. 612-quater. In base all’utilizzo concreto del materiale possono tuttavia venire in rilievo altri reati.
Basta inviare il falso video a una sola persona?
Può bastare. L’art. 612-quater contempla espressamente anche la cessione del contenuto. Devono però ricorrere tutti gli altri requisiti previsti dalla norma, compreso il danno ingiusto.
Un contenuto palesemente falso integra il reato?
Non necessariamente. La legge richiede che il materiale sia idoneo a indurre in inganno sulla sua genuinità. Una parodia evidente o un contenuto chiaramente artificiale pone quindi problemi diversi rispetto a un video realistico presentato come autentico.
Quanto tempo ho per presentare querela?
La persona offesa deve presentare la querela entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.
Posso chiedere che il deepfake venga rimosso da internet?
Sì. Oltre alla segnalazione rivolta alla piattaforma, la persona offesa può sollecitare un sequestro preventivo quando ne ricorrono i presupposti. Dal 30 settembre 2026 le modalità di esecuzione del sequestro online riguardano espressamente anche i contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale.


