Un incidente stradale può verificarsi in pochi secondi e, nell’immediatezza, non è sempre semplice comprendere quali conseguenze abbia avuto. L’urto può sembrare lieve, l’altra persona può apparire in buone condizioni e il conducente può sottovalutare ciò che è accaduto.
Il comportamento tenuto subito dopo il sinistro può però assumere particolare rilevanza. L’art. 189 del Codice della strada disciplina gli obblighi del conducente coinvolto e, in determinate condizioni, l’allontanamento dal luogo dell’incidente può integrare il reato di fuga.
Che cosa si intende per fuga?
La fuga prevista dall’art. 189, comma 6, del Codice della strada consiste nell’allontanamento del conducente che, dopo un incidente con danno alle persone, non rispetta l’obbligo di fermarsi.
Non ogni allontanamento dal luogo di un incidente assume quindi rilevanza penale. Quando il sinistro ha causato soltanto danni alle cose, la violazione dell’obbligo di fermarsi comporta conseguenze di natura amministrativa. Il reato di fuga riguarda invece gli incidenti con danno alle persone.
Il punto non è soltanto la distanza percorsa o il tempo trascorso prima dell’eventuale ritorno. Occorre verificare se il conducente si sia effettivamente fermato in modo da consentire la propria identificazione, l’individuazione del veicolo e una prima ricostruzione di quanto accaduto.
La fermata deve quindi essere reale ed effettiva. Una presenza soltanto momentanea sul luogo dell’incidente, seguita dall’allontanamento, può integrare il reato quando impedisce o ostacola questi accertamenti.
È sufficiente fermarsi per pochi secondi?
Non esiste un tempo minimo di permanenza sul luogo dell’incidente stabilito dalla legge. Ciò che conta è che la fermata sia concretamente idonea a consentire gli adempimenti richiesti dopo il sinistro.
Per questo, fermarsi per pochi istanti, chiedere alla persona coinvolta come sta e poi ripartire può non essere sufficiente quando il conducente si allontana prima di essersi reso identificabile e prima che sia possibile ricostruire quanto accaduto.
La legge impone inoltre al conducente di fornire le proprie generalità e le informazioni utili alle persone danneggiate. I dati possono essere comunicati direttamente alle persone coinvolte, ma la loro comunicazione non esaurisce di per sé l’obbligo di fermarsi: occorre comunque valutare se il conducente sia rimasto sul posto quanto necessario per consentire gli accertamenti conseguenti al sinistro.
Anche il fatto che sul posto rimangano il veicolo, i documenti o altre persone non esclude automaticamente la fuga. Occorre verificare se l’allontanamento del conducente abbia concretamente impedito o ostacolato la sua identificazione e gli accertamenti sull’incidente.
La fuga può configurarsi anche se non si è responsabili dell’incidente?
L’obbligo di fermarsi non dipende dall’accertamento della responsabilità del conducente nella causazione del sinistro. È sufficiente che l’incidente sia comunque riconducibile al suo comportamento.
Questo significa che l’obbligo sorge anche quando la dinamica non è ancora chiara, quando vi è una possibile corresponsabilità dell’altro soggetto coinvolto o quando il conducente ritiene di non avere causato l’incidente.
La ragione è semplice: nell’immediatezza del fatto non spetta al conducente stabilire chi abbia torto o ragione. Fermarsi serve proprio a consentire l’identificazione dei soggetti coinvolti e la ricostruzione di quanto accaduto.
Il conducente deve essersi accorto dell’incidente?
Ai fini della configurabilità del reato è necessario che il conducente abbia avuto consapevolezza dell’incidente. Non occorre, invece, che abbia già compreso l’esistenza o la gravità delle lesioni riportate dalle persone coinvolte: è sufficiente che, per le caratteristiche del sinistro, si sia rappresentato la concreta possibilità di conseguenze lesive.
Diventa allora centrale stabilire se il conducente si sia effettivamente accorto dell’incidente. Non è sufficiente limitarsi ad affermare di non averlo percepito, perché la consapevolezza può essere ricostruita attraverso elementi concreti, come la violenza dell’urto, la caduta di una persona, i danni riportati dai mezzi o il comportamento tenuto subito dopo il fatto.
Sono queste circostanze che devono essere valutate per stabilire che cosa il conducente fosse effettivamente in grado di percepire nell’immediatezza.
Fuga e omissione di assistenza possono concorrere?
Sì. Il reato di fuga e quello di omissione di assistenza sono due fattispecie autonome e possono concorrere tra loro.
La fuga riguarda la violazione dell’obbligo di fermarsi dopo un incidente con danno alle persone. L’omissione di assistenza riguarda invece il mancato aiuto alle persone ferite quando le circostanze richiedono assistenza.
Il conducente che si allontana può quindi rispondere di entrambi i reati quando, oltre a non essersi fermato, abbia anche omesso l’assistenza dovuta.
Se il conducente torna sul posto, il reato viene meno?
No. Il successivo ritorno sul luogo dell’incidente non cancella automaticamente una fuga già realizzata.
Occorre verificare che cosa sia accaduto prima del ritorno. Se il conducente si è già allontanato sottraendosi all’obbligo di fermarsi e ostacolando la propria identificazione o gli accertamenti sul sinistro, il fatto che torni in un secondo momento non elimina la condotta precedente.
Il momento e le modalità del ritorno possono comunque assumere rilievo nella valutazione del caso concreto. È diverso, ad esempio, tornare spontaneamente a breve distanza di tempo rispetto a essere individuati successivamente attraverso testimoni, telecamere o accertamenti delle forze dell’ordine.
Proprio per chi si sia già allontanato, la legge prevede una disciplina specifica per le ventiquattro ore successive al fatto.
Cosa succede se il conducente si mette a disposizione della polizia entro 24 ore?
L’art. 189, comma 8-bis, attribuisce un effetto preciso alla condotta del conducente che, dopo essersi allontanato, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria entro ventiquattro ore dal fatto.
In questo caso non si applica lo speciale regime previsto dal terzo periodo del comma 6.
Il comma 6 consente infatti, per il reato di fuga, l’applicazione di alcune misure cautelari personali anche al di fuori degli ordinari limiti previsti dal codice di procedura penale e permette l’arresto facoltativo in flagranza anche oltre i normali limiti di pena.
Se il conducente si mette a disposizione della polizia giudiziaria entro ventiquattro ore, queste particolari deroghe non operano.
La scelta non elimina il reato e non fa venir meno le altre conseguenze previste dalla legge. Incide però concretamente sul regime applicabile nell’immediatezza del fatto.
Che cosa rischia chi commette il reato di fuga?
L’art. 189, comma 6, del Codice della strada punisce la fuga dopo un incidente con danno alle persone con la reclusione da sei mesi a tre anni.
È inoltre prevista la sospensione della patente di guida da uno a tre anni.
Nell’immediatezza, l’organo accertatore ritira la patente e la trasmette, insieme al rapporto, alla Prefettura, che dispone la sospensione provvisoria.
Se insieme alla fuga viene contestata anche l’omissione di assistenza, quest’ultima è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la sospensione della patente da un anno e sei mesi a cinque anni. In caso di condanna per entrambi i reati, i periodi di sospensione della patente si sommano.
Cosa succede se dall’incidente derivano lesioni?
Quando dall’incidente derivano lesioni, occorre distinguere in base alla loro gravità.
Se si tratta di lesioni stradali gravi o gravissime, la fuga è disciplinata direttamente dall’art. 590-ter c.p.: la pena prevista per le lesioni stradali viene aumentata da un terzo a due terzi e non può essere inferiore a tre anni. In questo caso il reato autonomo di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, del Codice della strada viene assorbito nella fattispecie più grave.
Se, invece, le lesioni sono di minore gravità e non rientrano nell’art. 590-bis c.p., il reato di lesioni colpose e quello di fuga restano autonomi e possono concorrere.
Rimane distinto anche il reato di omissione di assistenza: quando ne ricorrono i presupposti, può essere contestato autonomamente anche nei casi di lesioni stradali aggravate dalla fuga.
Perché è importante rivolgersi subito a un avvocato?
Quando il conducente si è già allontanato dal luogo dell’incidente, le decisioni assunte nelle ore successive possono avere conseguenze concrete.
Occorre innanzitutto ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, verificare se ricorrano effettivamente i presupposti del reato di fuga e valutare ciò che il conducente aveva percepito nell’immediatezza.
Se il fatto è recente, assume particolare importanza anche la disciplina prevista dal comma 8-bis, che attribuisce uno specifico effetto alla messa a disposizione della polizia giudiziaria entro ventiquattro ore.
Un difensore può quindi valutare tempestivamente la situazione, le conseguenze sulla patente, l’eventuale contestazione dell’omissione di assistenza o di ulteriori reati connessi all’incidente e le iniziative da assumere nell’immediatezza.
Domande frequenti
Il reato di fuga è procedibile d’ufficio o serve la querela?
Il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, del Codice della strada è procedibile d’ufficio. Non è quindi necessaria la querela della persona coinvolta perché possa essere avviato o proseguito il procedimento penale.
Può esserci fuga anche senza un urto diretto tra i veicoli?
Sì. Il contatto materiale tra i veicoli non è indispensabile. Il reato può configurarsi anche quando la condotta del conducente provochi un incidente con danno alle persone senza una collisione diretta, ad esempio quando una manovra determina la caduta di un motociclista o di un ciclista.
È possibile chiedere la messa alla prova per il reato di fuga?
Sì, in presenza dei requisiti previsti dalla legge è possibile chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. L’esito positivo determina l’estinzione del reato. La sospensione della patente prevista dall’art. 189, tuttavia, segue una disciplina autonoma e non viene automaticamente meno per effetto della messa alla prova.
Cosa succede se la persona coinvolta inizialmente dice di stare bene e le lesioni emergono solo dopo?
Il fatto che nell’immediatezza la persona coinvolta affermi di stare bene non esclude automaticamente il reato di fuga. Occorre valutare le caratteristiche dell’incidente e ciò che il conducente poteva percepire in quel momento. Un urto concretamente idoneo a provocare conseguenze alla persona può assumere rilievo anche quando le lesioni vengono accertate soltanto successivamente.


