Chi ha riportato una condanna, magari molti anni prima, può chiedersi se sia possibile “ripulire la fedina penale” e fare in modo che quel precedente non continui a produrre conseguenze.
L’espressione “fedina penale” è molto utilizzata nel linguaggio comune, ma non è tecnicamente corretta. Viene generalmente usata per indicare i precedenti penali di una persona e ciò che può risultare dal casellario giudiziale.
Prima di esaminare i diversi strumenti previsti dalla legge, bisogna però chiarire un punto fondamentale: intervenire su una precedente condanna può produrre risultati molto diversi.
- non comparire nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato, pur continuando a essere registrata nella banca dati del casellario;
- rimanere registrata, ma cessare di produrre determinati effetti penali;
- in alcune ipotesi, essere eliminata anche dalle iscrizioni presenti nella banca dati del casellario giudiziale.
Sono situazioni diverse. Per questo non esiste un unico modo per “ripulire la fedina penale”: bisogna prima capire quale condanna esiste, quali effetti produce ancora e quale risultato si vuole ottenere.
Che cosa si intende per “fedina penale”
Per comprendere gli effetti dei diversi istituti è utile distinguere la banca dati del casellario giudiziale dal certificato rilasciato all’interessato.
Nel casellario vengono registrati i provvedimenti previsti dalla legge. Il certificato richiesto dalla persona interessata, invece, non riproduce necessariamente tutte le iscrizioni presenti nella banca dati: per alcuni provvedimenti la legge ne esclude infatti la menzione.
Questo significa che una condanna può continuare a essere registrata nel casellario e, nello stesso tempo, non comparire nel certificato richiesto dall’interessato.
A questa distinzione se ne aggiunge un’altra: una precedente condanna può continuare o meno a produrre effetti penali, ad esempio in un successivo procedimento.
Sono proprio questi diversi piani — iscrizione nel casellario, contenuto del certificato ed effetti penali — che bisogna tenere distinti.
Estinzione del reato dopo il patteggiamento
Quando il procedimento si conclude con una sentenza di patteggiamento, in presenza delle condizioni previste dalla legge il reato può estinguersi con il decorso del tempo.
La disciplina riguarda i patteggiamenti nei quali sia stata applicata una pena detentiva non superiore a due anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria.
Il reato si estingue dopo cinque anni se si tratta di un delitto oppure dopo due anni se si tratta di una contravvenzione, purché nel frattempo non venga commesso, rispettivamente, un delitto o una contravvenzione della stessa indole.
Quando ricorrono queste condizioni, cessano gli effetti penali della condanna. In un eventuale procedimento successivo, quindi, quella precedente condanna non può più produrre gli effetti che la legge collega a una condanna ancora efficace.
Sul piano del casellario la questione è diversa.
La sentenza di patteggiamento, nei casi previsti dalla legge, non compare già nel certificato richiesto dall’interessato. Rimane però registrata nella banca dati del casellario.
Quando viene dichiarata l’estinzione del reato, questa circostanza viene annotata sull’iscrizione. L’utilità dell’estinzione non consiste quindi semplicemente nel “far sparire” la condanna dal certificato, ma soprattutto nel far cessare gli effetti penali che quella condanna potrebbe ancora produrre.
Nella pratica è opportuno presentare un’istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere un provvedimento che accerti formalmente l’intervenuta estinzione e consenta il conseguente aggiornamento del casellario.
Estinzione del reato dopo il decreto penale di condanna
Una disciplina simile riguarda il decreto penale di condanna.
Anche in questo caso il reato può estinguersi dopo cinque anni, se si tratta di un delitto, oppure dopo due anni, se si tratta di una contravvenzione, purché nel frattempo non venga commesso un reato della stessa indole.
Per i decreti soggetti alla disciplina attuale è inoltre necessario che la pena pecuniaria sia stata pagata.
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, il reato si estingue e cessano i relativi effetti penali.
Anche il decreto penale di condanna non compare nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato. Il provvedimento continua però a essere registrato nella banca dati del casellario.
Una volta dichiarata l’estinzione, questa viene annotata sull’iscrizione e la precedente condanna cessa di produrre gli effetti penali previsti dalla legge.
Anche in questo caso, nella pratica, è opportuno ottenere dal giudice dell’esecuzione un provvedimento che accerti formalmente l’intervenuta estinzione.
La riabilitazione penale
La riabilitazione è un istituto diverso dall’estinzione del reato.
Non estingue il reato. Estingue invece le pene accessorie, nei limiti previsti dalla legge, e gli altri effetti penali della condanna.
Le pene accessorie possono consistere, ad esempio, nell’interdizione dai pubblici uffici o da una professione. Tra gli effetti penali rientra invece la possibilità che una precedente condanna assuma rilievo, in un successivo procedimento, ai fini della recidiva o di altre conseguenze previste dalla legge.
In via ordinaria, la riabilitazione può essere concessa dopo che siano trascorsi almeno tre anni dall’esecuzione o dall’estinzione della pena. Per alcune situazioni sono previsti termini più lunghi.
Il semplice decorso del tempo, però, non è sufficiente.
L’interessato deve dimostrare di avere tenuto nel tempo una buona condotta e di avere adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, come le restituzioni e il risarcimento del danno alla persona offesa. Se non ha potuto adempiere, deve dimostrare l’impossibilità di farlo.
La richiesta deve essere presentata al Tribunale di sorveglianza e deve essere accompagnata dagli elementi necessari per dimostrare la presenza dei requisiti.
Sul piano del casellario, la condanna riabilitata non compare nel certificato richiesto dall’interessato.
Rimangono però registrati nella banca dati del casellario sia il provvedimento di condanna sia il successivo provvedimento di riabilitazione.
Quando il fatto non è più previsto come reato: la revoca della condanna
Una situazione diversa si verifica quando, dopo una condanna definitiva, la legge cambia e il fatto per il quale la persona è stata condannata non è più previsto come reato.
Lo stesso principio opera quando viene meno la norma che prevedeva quel fatto come reato in seguito a una pronuncia della Corte costituzionale.
In questi casi è possibile intervenire anche su una condanna ormai definitiva.
L’interessato può chiedere al giudice dell’esecuzione la revoca della sentenza di condanna o del decreto penale.
Se la pena è ancora in corso di esecuzione, l’esecuzione cessa. Se invece è già stata interamente eseguita, cessano comunque gli effetti penali derivanti dalla condanna.
Anche sul piano del casellario il risultato è diverso rispetto all’estinzione del reato e alla riabilitazione.
In questo caso la condanna non rimane più registrata tra le iscrizioni della banca dati del casellario giudiziale: la relativa iscrizione viene eliminata.
Non si tratta quindi soltanto di una condanna che non compare nel certificato richiesto dall’interessato, ma della vera e propria eliminazione della relativa iscrizione dalla banca dati del casellario.
In pratica: che cosa cambia?
Le differenze possono essere riassunte in questo modo.
Con l’estinzione del reato dopo il patteggiamento o il decreto penale, il provvedimento di condanna rimane registrato nella banca dati del casellario, ma cessano gli effetti penali previsti dalla legge.
Con la riabilitazione, la condanna continua a essere registrata nella banca dati, ma non compare nel certificato richiesto dall’interessato e cessano le pene accessorie e gli altri effetti penali nei limiti previsti dalla legge.
Con la revoca della condanna perché il fatto non è più previsto come reato, invece, la relativa iscrizione viene eliminata dalla banca dati del casellario giudiziale.
Parlare genericamente di “cancellazione della fedina penale” può quindi essere fuorviante: prima di intervenire bisogna capire quale di questi risultati sia effettivamente ottenibile.
Come ripulire la fedina penale: quale strumento utilizzare
Non esiste un’unica procedura valida per tutte le condanne.
Prima di presentare qualsiasi richiesta è necessario ricostruire con precisione la posizione dell’interessato.
Occorre esaminare il provvedimento di condanna, verificare quando sia diventato definitivo, accertare se e come la pena sia stata eseguita, verificare l’eventuale presenza di altre condanne e individuare quali effetti il precedente continui concretamente a produrre.
Solo dopo questa verifica è possibile stabilire quale istituto possa essere utilizzato e quale risultato sia effettivamente raggiungibile.
Particolare attenzione richiede anche l’individuazione del giudice competente. Quando vi siano stati un giudizio di appello, un ricorso per Cassazione oppure più condanne definitive, infatti, occorre applicare le specifiche regole che disciplinano la competenza del giudice dell’esecuzione.
Anche la redazione dell’istanza richiede una valutazione tecnica: bisogna individuare il corretto fondamento della richiesta, dimostrare la presenza dei presupposti richiesti e produrre la documentazione necessaria.
Il ruolo del difensore consiste quindi nell’individuare quale risultato sia concretamente ottenibile, quale procedimento debba essere seguito e a quale autorità giudiziaria debba essere presentata la richiesta.
Casellario giudiziale e precedenti di polizia non sono la stessa cosa
Le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale non devono essere confuse con le informazioni contenute nelle banche dati utilizzate dalle Forze di polizia.
Si tratta di sistemi diversi, sottoposti a discipline differenti.
Di conseguenza, l’estinzione del reato, la riabilitazione o gli altri provvedimenti che incidono sulla condanna non comportano automaticamente la cancellazione dei dati presenti nelle banche dati di polizia.
Anche rispetto a questi dati è possibile, in determinate condizioni, chiedere la verifica della loro correttezza, l’aggiornamento o la cancellazione.
Il tema è approfondito nell’articolo “Precedenti di polizia e CED Interforze: dati, aggiornamento e cancellazione”.
FAQ
Dopo quanto tempo è possibile intervenire su una precedente condanna?
Non esiste un termine unico valido per tutte le condanne.
Per alcune sentenze di patteggiamento e per i decreti penali di condanna il reato può estinguersi, in presenza delle condizioni previste dalla legge, dopo cinque anni per i delitti e due anni per le contravvenzioni.
Per la riabilitazione, invece, il termine ordinario è di almeno tre anni dall’esecuzione o dall’estinzione della pena, con termini più lunghi in alcune situazioni.
Che cosa cambia dopo la riabilitazione?
La riabilitazione estingue le pene accessorie, nei limiti previsti dalla legge, e gli altri effetti penali della condanna.
La condanna riabilitata non compare nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato. Rimangono però registrati nella banca dati del casellario sia il provvedimento di condanna sia quello di riabilitazione.
Qual è la differenza tra estinzione del reato e riabilitazione?
Sono istituti diversi.
L’estinzione del reato opera, nei casi previsti dalla legge, dopo il patteggiamento o il decreto penale quando ricorrono determinati presupposti e determina la cessazione degli effetti penali della condanna.
La riabilitazione, invece, non estingue il reato, ma estingue le pene accessorie, nei limiti previsti dalla legge, e gli altri effetti penali della condanna. Richiede inoltre una specifica valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza.


