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Ricevere un avviso di richiesta di archiviazione può creare preoccupazione, soprattutto quando, dopo aver presentato una denuncia o una querela, ci si aspetta che il procedimento prosegua. Purtroppo, ciò non sempre accade.

La richiesta di archiviazione, tuttavia, non significa che il procedimento sia già stato archiviato. È una richiesta formulata dal pubblico ministero sulla quale deve ancora pronunciarsi il giudice.

Per la persona offesa è quindi importante comprendere perché sia stata richiesta l’archiviazione, conoscere gli atti delle indagini e individuare tempestivamente gli elementi rilevanti ai fini dell’opposizione.

Che cos’è la richiesta di archiviazione

Al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero deve valutare gli elementi raccolti e decidere se esercitare l’azione penale, cioè formulare un’accusa e far proseguire il procedimento, oppure chiedere l’archiviazione.

La richiesta di archiviazione viene formulata, in particolare, quando gli elementi raccolti durante le indagini non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. In termini più semplici, il pubblico ministero ritiene che quanto emerso dalle indagini non sia sufficiente per portare avanti l’accusa.

L’archiviazione può essere richiesta anche per altre ragioni previste dalla legge, che dipendono dalle caratteristiche del singolo procedimento.

In ogni caso, la richiesta del pubblico ministero non chiude automaticamente il procedimento. La decisione spetta al giudice per le indagini preliminari.

Quando la persona offesa riceve l’avviso

La persona offesa che, nella denuncia o nella querela oppure successivamente, abbia dichiarato di voler essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione deve ricevere il relativo avviso.

Per alcune categorie di reati l’avviso è invece dovuto anche in assenza di una precedente richiesta. Ciò avviene, in particolare, per i delitti commessi con violenza alla persona e per il furto in abitazione o con strappo.

L’avviso è particolarmente importante perché consente alla persona offesa di prendere visione degli atti delle indagini prima che il giudice decida sulla richiesta del pubblico ministero.

Conoscere soltanto l’esistenza della richiesta di archiviazione non è sufficiente. È necessario leggere la richiesta del pubblico ministero per comprendere le ragioni su cui si fonda ed esaminare gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini. Solo attraverso questo esame è possibile individuare gli elementi sui quali fondare l’opposizione all’archiviazione.

Quanto tempo c’è per presentare opposizione

La persona offesa ha normalmente 20 giorni dalla notifica dell’avviso per prendere visione degli atti e presentare opposizione alla richiesta di archiviazione.

Il termine è di 30 giorni quando si procede per delitti commessi con violenza alla persona o per furto in abitazione o con strappo.

In caso di archiviazione richiesta per la particolare tenuità del fatto — quando il fatto, pur costituendo reato, è ritenuto di particolare lievità e ricorrono le condizioni previste dalla legge — il termine è di 10 giorni e l’opposizione segue regole specifiche.

Il superamento del termine indicato nell’avviso non rende automaticamente inammissibile l’opposizione. Tuttavia, una volta decorso tale termine, il giudice può decidere sulla richiesta di archiviazione.

Per questo motivo è importante attivarsi subito, richiedere tempestivamente gli atti e individuare gli elementi rilevanti per presentare opposizione.

Che cosa può fare la persona offesa

L’esame della richiesta del pubblico ministero e degli atti contenuti nel fascicolo consente di individuare gli elementi utili per chiedere la prosecuzione delle indagini.

Se emergono aspetti che richiedono ulteriori accertamenti, la persona offesa può presentare opposizione alla richiesta di archiviazione.

L’opposizione può essere presentata anche personalmente dalla persona offesa. La natura tecnica dell’atto rende tuttavia particolarmente importante una valutazione del fascicolo e delle ulteriori attività di indagine che possono essere concretamente richieste.

Non basta dichiarare di essere contrari all’archiviazione

L’opposizione non consiste nella semplice manifestazione del proprio dissenso rispetto alla richiesta del pubblico ministero.

Occorre indicare in modo concreto quali ulteriori indagini dovrebbero essere svolte e quali elementi di prova potrebbero essere acquisiti.

A seconda della vicenda, può trattarsi, ad esempio, dell’audizione di persone non ancora sentite, dell’acquisizione di documenti, messaggi o altri dati, dello svolgimento di accertamenti tecnici oppure dell’approfondimento di elementi già presenti nel fascicolo.

È quindi necessario confrontare le ragioni della richiesta di archiviazione con gli atti del fascicolo e individuare gli accertamenti ancora utili e concretamente realizzabili.

Quando l’opposizione può essere dichiarata inammissibile

L’indicazione delle ulteriori indagini non è un requisito puramente formale.

Se l’opposizione non indica in modo specifico quali ulteriori accertamenti si chiede di svolgere e i relativi elementi di prova, può essere dichiarata inammissibile.

Per questa ragione non è sufficiente sostenere che le indagini siano state incomplete o contestare semplicemente le conclusioni del pubblico ministero. Occorre indicare quali ulteriori indagini potrebbero essere svolte e perché siano pertinenti rispetto ai fatti oggetto del procedimento.

Cosa può decidere il giudice

Se l’opposizione è ammissibile, il giudice fissa un’udienza alla quale vengono chiamati a partecipare il pubblico ministero, la persona offesa, la persona sottoposta alle indagini e il difensore di quest’ultima.

All’esito dell’udienza, il giudice può disporre comunque l’archiviazione, se ritiene fondata la richiesta del pubblico ministero.

Se invece ritiene necessari ulteriori accertamenti, può indicare al pubblico ministero le indagini da svolgere e fissare un termine per il loro compimento.

Se ritiene che non siano necessarie ulteriori indagini ma che il procedimento debba proseguire, può disporre che il pubblico ministero formuli l’imputazione.

L’opposizione, quindi, non impedisce di per sé l’archiviazione, ma consente alla persona offesa di sottoporre le proprie ragioni al giudice prima che venga presa la decisione.

E se il procedimento è davanti al Giudice di pace?

Per i reati di competenza del Giudice di pace sono previste regole in parte diverse. La persona offesa che abbia chiesto di essere informata dell’eventuale archiviazione ha 10 giorni per prendere visione degli atti e presentare opposizione.

In questo caso non viene fissata l’udienza descritta nel paragrafo precedente. Il giudice decide esaminando gli atti e può disporre l’archiviazione oppure chiedere che vengano svolte ulteriori indagini o che il pubblico ministero formuli l’imputazione.

Conclusione

Ricevere una richiesta di archiviazione non significa necessariamente che vi siano i presupposti per opporsi.

In alcuni procedimenti le indagini possono essere complete e la valutazione del pubblico ministero può risultare difficilmente contestabile. In altri, invece, dall’esame del fascicolo possono emergere accertamenti non svolti, elementi non approfonditi o ulteriori fonti di prova che meritano di essere valutate.

Per questo motivo il primo passo non dovrebbe essere presentare automaticamente opposizione, ma esaminare la richiesta di archiviazione e gli atti del fascicolo, per individuare gli elementi che possono giustificare la prosecuzione delle indagini.

L’assistenza di un avvocato consente di valutare la richiesta di archiviazione alla luce dell’intero fascicolo, individuare eventuali lacune nelle indagini e, quando ne ricorrono i presupposti, predisporre un’opposizione che indichi in modo preciso gli ulteriori accertamenti da svolgere.

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