Sapere se esiste un procedimento penale a proprio carico non è sempre immediato. Essere stati denunciati o querelati, infatti, non significa necessariamente venirne a conoscenza subito: non è prevista una comunicazione immediata alla persona nei cui confronti viene presentata una denuncia o una querela.
La conoscenza del procedimento può avvenire in un momento successivo. Può accadere, ad esempio, nel corso delle indagini, quando viene notificata un’informazione di garanzia. Si tratta dell’atto con cui la persona viene informata dell’esistenza del procedimento quando il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere. In altri casi, la persona può venire a conoscenza delle indagini solo alla loro conclusione, con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall’art. 415-bis c.p.p.
Conoscere tempestivamente l’esistenza di un procedimento può essere importante anche per evitare di pregiudicare iniziative soggette a termini.
Proprio per questo, chi vuole verificare se il proprio nome risulta iscritto nel registro delle notizie di reato può presentare una richiesta ex art. 335 c.p.p.
Che cos’è la richiesta ex art. 335 c.p.p.?
La richiesta ex art. 335 c.p.p. consente di chiedere alla Procura della Repubblica se il proprio nome risulta iscritto nel registro delle notizie di reato.
Può essere presentata anche quando non si conoscono gli estremi di uno specifico procedimento. Se si hanno già informazioni sul fatto cui la richiesta si riferisce, queste possono essere indicate per consentire una verifica più mirata.
Chi può presentare la richiesta?
La richiesta può essere presentata direttamente dalla persona interessata oppure dal suo difensore.
Può inoltre essere presentata dalla persona offesa, che può avere interesse a sapere se per il fatto che la riguarda risulta iscritto un procedimento.
La richiesta può quindi essere presentata anche tramite un avvocato.
Dove deve essere presentata la richiesta ex art. 335 c.p.p.?
La richiesta deve essere presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.
Non esiste un unico ufficio nazionale che, attraverso una sola richiesta, consenta di conoscere tutte le eventuali iscrizioni presenti nelle diverse Procure italiane. Ogni Procura può fornire informazioni soltanto sulle iscrizioni presenti nei propri registri.
Per individuare il Tribunale competente si considera, di regola, il luogo di consumazione del reato. Le regole sulla competenza territoriale, però, non sono sempre semplici da applicare, perché possono variare in relazione alla tipologia di reato.
Per questo motivo, anche se la richiesta può essere presentata direttamente dall’interessato, rivolgersi a un avvocato consente di individuare correttamente la Procura competente ed evitare che una richiesta presentata all’ufficio sbagliato porti a conclusioni errate.
Come si presenta una richiesta ex art. 335 c.p.p.?
Le modalità di presentazione possono variare da una Procura all’altra.
In genere, la richiesta deve contenere i dati anagrafici della persona interessata ed essere accompagnata da un documento di identità. Se viene presentata da un avvocato, occorre la nomina conferita al difensore per presentare questa richiesta alla Procura.
Alcune Procure mettono a disposizione moduli specifici e consentono l’invio telematico; altre prevedono modalità diverse di deposito. Occorre quindi verificare le modalità previste dall’ufficio al quale deve essere presentata la richiesta.
Cosa contiene la comunicazione ex art. 335 c.p.p.?
Dalla comunicazione ex art. 335 c.p.p. si possono rilevare:
- il numero e l’anno del procedimento;
- il reato per il quale si procede;
- la data del fatto;
- la data di iscrizione nel registro delle notizie di reato;
- il nome del pubblico ministero titolare del fascicolo.
Queste informazioni hanno una rilevanza concreta. Consentono al difensore, innanzitutto, di depositare la nomina nel procedimento e di individuare il pubblico ministero che lo tratta.
Anche la data di iscrizione è importante. Ai fini della durata delle indagini preliminari assume particolare rilievo la data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito viene iscritto nel registro, perché da quel momento decorrono, di regola, i termini previsti per la conclusione delle indagini.
Un “335 negativo” significa che non ci sono indagini?
No, non necessariamente.
Per alcuni reati particolarmente gravi, ad esempio quelli di criminalità organizzata, terrorismo, omicidio o sequestro di persona a scopo di estorsione, la comunicazione dell’iscrizione è esclusa dalla legge.
Negli altri procedimenti, il pubblico ministero può disporre temporaneamente il segreto sull’iscrizione quando vi sono specifiche esigenze investigative. La decisione deve essere motivata e il segreto può durare al massimo tre mesi, senza possibilità di rinnovo.
Va inoltre considerato un ulteriore aspetto pratico. Nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, le prime attività investigative sono normalmente svolte dalla polizia giudiziaria. Può quindi trascorrere un certo periodo prima che la notizia di reato venga trasmessa alla Procura e risulti iscritta nei relativi registri.
Anche per questo motivo, una richiesta effettuata a brevissima distanza dai fatti potrebbe non evidenziare ancora alcuna iscrizione.
Una richiesta con esito negativo può essere ripetuta successivamente, soprattutto quando vi sono elementi concreti che fanno ritenere possibile l’esistenza di un procedimento.
Perché può essere utile sapere tempestivamente se esiste un procedimento?
Conoscere in anticipo l’esistenza di un procedimento può essere importante per tutelare tempestivamente i propri diritti.
Può accadere, ad esempio, che una persona abbia a sua volta interesse a presentare una querela, ma voglia farlo solo dopo aver verificato di essere stata effettivamente querelata dall’altra parte. Attendere una comunicazione formale del procedimento può però significare venirne a conoscenza quando il termine per proporre la propria querela è già decorso.
Sapere che esiste un procedimento consente inoltre di attivarsi tempestivamente per la propria difesa. Chi ne viene a conoscenza attraverso la richiesta può nominare subito un avvocato di fiducia, senza attendere la comunicazione di un successivo atto del procedimento. Il difensore può così intervenire da subito e valutare le attività difensive e investigative più opportune.
La richiesta ex art. 335 è la stessa cosa del casellario giudiziale o dei carichi pendenti?
No. Si tratta di documenti diversi, che forniscono informazioni differenti.
Il certificato del casellario giudiziale riguarda principalmente provvedimenti definitivi iscritti a carico di una persona, tra cui le condanne divenute definitive.
Il certificato dei carichi pendenti riguarda invece i procedimenti penali nei quali la fase delle indagini preliminari si è conclusa e il pubblico ministero ha deciso di proseguire con l’accusa, esercitando l’azione penale. Da quel momento la persona assume formalmente la qualità di imputato.
La comunicazione ex art. 335 c.p.p. ha una funzione diversa: serve a conoscere le iscrizioni presenti nella fase delle indagini preliminari.
Per questo motivo, una persona può avere casellario giudiziale e carichi pendenti negativi e risultare comunque sottoposta a indagini.
Conclusioni
La richiesta ex art. 335 c.p.p. è uno strumento utile per verificare l’esistenza di iscrizioni nel registro delle notizie di reato, ma la risposta deve essere interpretata con attenzione.
Come abbiamo visto, non sempre è semplice individuare la Procura della Repubblica presso il Tribunale competente e un esito negativo non consente in ogni caso di escludere con certezza l’esistenza di indagini. Anche il contenuto della comunicazione può richiedere una valutazione giuridica, soprattutto per comprendere quali iniziative assumere e con quali tempi.
Per questo motivo, rivolgersi a un avvocato consente non solo di presentare correttamente la richiesta, ma anche di comprenderne il significato e di attivarsi tempestivamente per la propria tutela.


